Prima della riforma del 2003, le società per azioni avevano una normativa rigida in merito alla raccolta del capitale proprio e di quelle dei terzi, che erano rappresentati quasi esclusivamente da azioni ed obbligazioni. A seguito dell'introduzione delle nuove norme, l'articolo 2346 del codice civile stabilisce, nell'ultimo comma, che "lo statuto delle s. P. A. preveda la possibilità di emettere, a seguito di apporti di soci e di terzi, strumenti finanziari forniti di diritto finanziario e di diritto amministrativo, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti". Ecco gli strumenti finanziari partecipativi e non partecipavi.