La società semplice si costituisce in virtù della stipulazione del cosiddetto contratto sociale. Quest'ultimo non è soggetto a formalità particolari, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti. Nel contratto sociale i soci determinano: l'attività economica che intendono esercitare in comune, i conferimenti, i criteri di ripartizione degli utili, eventuali perdite ed i poteri degli amministratori. La società semplice è caratterizzata dalla responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci per le obbligazioni sociali. Il socio assume l'obbligo di effettuare i "conferimenti" ossia si impegna ad apportare alla società beni e servizi necessari per lo svolgimento dell'attività economica quali: beni mobili ed immobili, denaro, crediti. La caratteristica principale di questo tipo di società è l'autonomia patrimoniale imperfetta. In sostanzia i creditori possono far valere i propri crediti sia nei confronti della società che dei soci.