Introduzione
Viene definito smart working (cioè, lavoro agile) quella forma di rapporto di lavoro subordinato che persegue una duplice finalità: incrementare la produttività del lavoratore e al contempo consentire allo stesso la possibilità di conciliare gli impegni derivanti dall'attività lavorativa con le esigenze familiari e più in generale con la propria vita privata.
Lo smartworker potrà infatti scegliere di lavorare in un luogo di lavoro diverso da quello aziendale: per questo motivo è importante che vengano garantite al lavoratore che opta per questa forma di lavoro flessibile le stesse tutele previste per coloro che lavorano nei locali aziendali.
Di recente il Legislatore è intervenuto con la legge 81/2017 (il cosiddetto Jobs Act autonomi) per regolamentare anche in materia smart working.
In materia di normativa sulla sicurezza del lavoro agile si fa anche riferimento al d. Lgs. 81/2007.
Obblighi informativi del datore di lavoro
Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavori per la sicurezza, con cadenza annuale, un'informativa scritta in cui vengono individuati i rischi, generali e specifici, legati allo svolgimento dell'attività lavorativa.
Il lavoratore è tenuto a cooperare al fine di attuare le misure di protezione predisposte dal datore di lavoro.
Obblighi formativi del datore di lavoro
Il datore di lavoro deve inoltre fornire una formazione specifica e un'adeguata informativa circa l'utilizzo di eventuali strumenti messi a disposizione dello smartworker e necessari allo svolgimento del lavoro; egli dovrà inoltre assicurarsi che la strumentazione in oggetto sia conforme alle disposizioni di legge (cfr. D.lgs. 81/2008, Titolo III) e alle normative comunitarie in materia.
La finalità è quella di attuare le misure di prevenzione utili per limitare i rischi connessi allo svolgimento delle attività lavorative fuori dai locali aziendali per garantire la salute e la sicurezza del lavoratore agile.
Tutela contro gli infortuni
Lo smartworker ha diritto di godere delle mededsime tutele previste in caso di infortuni e malattie professionali dipendenti dai rischi connessi allo svolgimento dell'attività professionale nei locali aziendali; ha inoltre diritto alle tutele previste contro gli infortuni occorsi durante il normale percorso, di andata e ritorno, che collega l'abitazione al luogo prescelto per il lavoro fuori dai locali aziendali.
Ulteriori obblighi a carico del datore di lavoro
Il datore di lavoro, di regola, non ha l'obbligo di denuncia ai fini assicurativi, se i lavoratori, già assicurati per lo svolgimento in ambito aziendiale di specifiche attività lavorative, vengono destinati a svogere il medesimo impiego in forma di lavoro agile; al contrario, se non sussiste un rapporto assicurativo con l'INAIL, sono tenuti a presentare denuncia di esercizio.
L'Accordo scritto tra lavoratore e datore di lavoro
La Legge 81/2017 ha previsto che l'opzione del lavoro agile dovrà avvenire mediante la stipula di un accordo scritto tra le parti che dovrà contenere dei requisiti essenziali quali: 1) Durata dell'accordo;2) Termini di preavviso per il diritto di recesso;3) Disciplina dell'esecuzione dell'attività lavorativa;4) Aspetti relativi al potere di controllo e disciplinare.