Il datore di lavoro è tenuto all'osservanza delle misure generali (art. 2087 cc) di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e deve valutare nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, come nel caso dei lavori in quota. L'art. 8 del D. Lgs. 626/94 stabilisce che il datore di lavoro è tenuto ad organizzare all'interno dell'azienda il servizio di prevenzione e protezione, o incaricare personale o servizi esterni all'azienda (qualificati). In particolare, i compiti di tale servizio sono: la partecipazione alla predisposizione della valutazione dei rischi; l'elaborazione di misure di prevenzione e protezione dai rischi e le relative procedure; la promozione di programmi di informazione e formazione dei lavoratori; la partecipazione alle riunioni periodiche. Ecco quali sono le misure di prevenzione adottate dalla legge per i lavori in quota, ossia opere svolte ad una altezza superiore ai due metri.