Il licenziamento, per legge, deve essere sempre giustificato da motivi ben validi e precisi che vengono citati nel codice civile come "notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro". Bisogna però precisare che il giudice, potrebbe ritenere giusti, anche altri motivi non menzionati nelle leggi che regolano i contratti lavorativi (CCNL) infatti le cause del licenziamento, si dividono in oggettive e soggettive. Al contrario, per dimissioni, s'intende l'azione con cui il lavoratore recede dal contratto di lavoro. In parole più semplici, il lavoratore, decide per vari motivi, di non voler più prestare la sua opera presso l'azienda.