In linea di principio in termini di costituzione, le società di capitali possono essere costituite da un unico azionista fondatore, d'altro canto la società di vigilanza richiede che siano costituiti legalmente almeno due o più azionisti di fondazione.
In secondo luogo, le SpA possono essere costituite da uno strumento privato firmato davanti a un notaio e autenticato nel loro registro pubblico.
Per quanto riguarda la sua amministrazione ed essere solo un socio o azionista, la legge consente loro di essere liberamente gestiti dallo stesso azionista fondatore, senza alcuna restrizione o limitazione, senza la necessità di tenere riunioni degli azionisti o istituire un consiglio di amministrazione. L'unico registro pubblico che la SpA deve conservare è il registro degli azionisti, che è il libro che serve a dimostrare chi sono i suoi soci o azionisti.