Le norme che regolano l'acquisto di una proprietà
Introduzione
Secondo l'articolo 832 del codice civile, la proprietà è il diritto di godere e disporre di un bene in modo pieno ed esclusivo, nel rispetto dei limiti posti dalla legge. Il diritto reale di proprietà può essere acquistato in diversi modi, classificabili tra modi di acquisto a titolo originario (acquisto del diritto ex novo) e modi di acquisto a titolo derivativo (acquisto da chi ne è già titolare). Le norme del codice civile regolano i modi di acquisto della proprietà e sono contenute negli articoli 922 e seguenti. Nel primo gruppo rientrano l'occupazione, l'invenzione, l'accessione, la specificazione, l'unione o commistione e l'usucapione. Nel secondo gruppo rientrano il contratto, la donazione, i trasferimenti coattivi e la successione mortis causa.
L'occupazione
L'occupazione, disciplinata dall'articolo 923 del codice civile, consiste nell'acquistare la proprietà di beni mobili che non appartengono a nessuno (come, ad esempio, gli animali che costituiscono oggetto di caccia e pesca), ovvero che sono stati abbandonati (come, ad esempio, i rifiuti lasciati nelle discariche). Il soggetto che entra in possesso di tali beni, può farli propri costituendo pertanto, in capo a sé, un diritto di proprietà a titolo originario.
L'invenzione
L'occupazione, disciplinata dall'articolo 929 del codice civile, consiste nell'acquistare la proprietà di una cosa altrui smarrita che è stata ritrovata, senza che il proprietario l'abbia rivendicata, a condizione che sia trascorso un anno dalla pubblicazione del ritrovamento fatta presso la casa comunale. Anche in questo caso la proprietà viene acquistata a titolo originario.
L'accessione
L'accessione, disciplinata dall'articolo 934 del codice civile, consiste nell'acquistare la proprietà di una cosa realizzata da altri sul fondo (sopra o sotto il suolo) già oggetto di un diritto di proprietà. L'accessione può riguardare una piantagione, una costruzione, un edificio, oppure un'opera, la cui proprietà sorge in capo al proprietario del fondo, che la acquista quindi a titolo originario.
La specificazione
La specificazione, disciplinata dall'art. 940 del codice civile, consiste nel diventare proprietario, a titolo originario, di un bene prodotto utilizzando una materia altrui. Si pensi, ad esempio, ad una statua realizzata utilizzando un blocco di marmo di proprietà altrui. Lo specificatore deve corrispondere al proprietario della materia il costo della stessa. Tuttavia, qualora il valore di quest'ultima superi quello della manodopera, la proprietà resterà al proprietario iniziale, il quale dovrà corrispondere allo specificatore il costo della manodopera.
L'unione o commistione
L'unione o commistione, disciplinata dall'art. 939 del codice civile, consiste nel divenire comproprietari di due cose che si sono mescolate irreversibilmente. Tuttavia, qualora il valore delle due cose sia diverso, il proprietario della cosa dal valore più elevato acquista la piena proprietà del tutto, dovendo corrispondere al proprietario della cosa dal valore meno elevato il relativo costo.
L'usucapione
L'usucapione, disciplinata dall'articolo 1158 del codice civile, è l'acquisto a titolo originario della proprietà di un bene immobile, fatto in virtù del possesso protratto ed ininterrotto per un termine di venti anni. Qualora si sia in presenza di un valido titolo di acquisto (sebbene la cosa acquistata non sia di proprietà dell'alienante), si verificherà l'usucapione "abbreviata", che si perfeziona col possesso continuato per dieci anni.
L'acquisto a titolo derivativo
L'acquisto della proprietà a titolo derivativo può avvenire innanzitutto tramite contratto (ad esempio, con la compravendita si trasferisce un bene da un soggetto, detto alienante o venditore, ad un altro soggetto, detto acquirente o compratore). La proprietà può anche essere acquistata accettando una donazione ricevuta (in tal caso, il diritto si trasferisce al momento dell'accettazione). Lo Stato può acquistare coattivamente un diritto di proprietà su un bene, espropriandolo (a condizione che sussista una pubblica utilità e venga corrisposto al proprietario un equo indennizzo). Infine, la proprietà può essere acquistata in virtù dell'accettazione di un'eredità o di un legato dal proprietario che è deceduto.