L'occupazione, disciplinata dall'articolo 923 del codice civile, consiste nell'acquistare la proprietà di beni mobili che non appartengono a nessuno (come, ad esempio, gli animali che costituiscono oggetto di caccia e pesca), ovvero che sono stati abbandonati (come, ad esempio, i rifiuti lasciati nelle discariche). Il soggetto che entra in possesso di tali beni, può farli propri costituendo pertanto, in capo a sé, un diritto di proprietà a titolo originario.