Per i contratti con durata minima fissata a sei anni, la legge prevede un rinnovo tacito di sei anni, mentre i contratti con durata minima di nove anni vengono rinnovati tacitamente per nove anni. Il rinnovo non avviene se una delle parti comunica tramite raccomandata entro 12 mesi (per contratti da sei anni) o 18 mesi (per quelli da nove) la volontà di non rinnovare il contratto. Il locatore può negare il rinnovo del contratto alla prima scadenza qualora intendesse: adibire il locale all'´abitazione propria, del coniuge, o dei parenti entro il secondo grado; adibire il locale all´esercizio in proprio, da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo grado di attività commerciali, o destinare il locale a pubbliche amministrazioni, enti pubblici o in generale all´esercizio di attività con finalità istituzionali; demolire, ristrutturare o restaurare l´immobile.