Lavorare all'estero: obblighi e responsabilità
Introduzione
Il tema del lavoro e il fenomeno della mobilità extranazionale dei lavoratori rappresenta sicuramente un argomento di massima delicatezza ed importanza. Proprio per questo motivo negli ultimi decenni si è sviluppata un'importante disciplina in materia che prevede precisi obblighi e responsabilità: sia in campo internazionale, con l'adozione di numerose convenzioni tra Stati, sia in ambito nazionale con normative interne. Il fine ultimo consiste nella massima tutela dei diritti di coloro che per lavorare vanno all'estero.
Tutela del lavoratore inviato all’estero
I lavoratori inviati all'estero dalla propria azienda, secondo un'ottica di globalizzazione costante delle attività imprenditoriali, godono di una totale protezione previdenziale, assistenziale e sanitaria. Come si deduce dalla giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, il datore di lavoro ha l'obbligo nei confronti del proprio dipendente all'adozione di tutte le misure che risultino, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, necessarie a tutelare il lavoratore nell'insieme delle sue mansioni.
Verifica della idoneità tecnico-professionali dell’azienda straniera
Un altro importante obbligo che grava sul datore di lavoro del lavoratore che svolge mansioni all'estero, come confermato anche dalla Cassazione italiana, riguarda la verifica relativa alle capacità tecnico-professionali. Infatti, è stabilito che il datore di lavoro abbia il vincolo di accertarsi non soltanto che il lavoratore sia munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale proporzionata all'attività che si richiede di svolgere.
Il contratto di lavoro dei lavoratori italiani all’estero
Il decreto Semplificazioni, risalente al 2015, ha introdotto nuove disposizioni in materia di lavoro all'estero. In particolare si prevede:
- un trattamento economico e normativo del lavoratore non inferiore rispetto a quello garantito dalle associazioni sindacali più rappresentative per la categoria di appartenenza del lavoratore;
- il trasferimento in Italia della retribuzione ottenuta all'estero;
- assicurazioni in caso di morte o di invalidità permanente;-misure di sicurezza idonee.
Distacco lecito e illegittimo del lavoratore
L?art. 30 del D. Lgs. 276/03 stabilisce che il distacco si ha quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l?esecuzione di una determinata attività lavorativa. Dunque, è possibile inquadrare come lecito e non illegittimo un distacco del lavoratore quando il datore di lavoro distaccante rimane direttamente responsabile del trattamento retributivo, contributivo e assicurativo a favore del lavoratore ed eventualmente, anche degli atti illeciti che quest?ultimo possa compiere.
Lavoro nei paesi extraeuropei non convenzionati
Inoltre, per quanto riguarda i lavoratori trasferiti o assunti per essere impiegati all?estero in Paesi extraeuropei non convenzionati, come garantito dalla legge 398/1987, essi hanno il diritto di ricevere la medesima tutela previdenziale prevista per i lavoratori di nazionalità italiana impiegati nello stesso settore con analoghe mansioni.
La normativa si applica anche al lavoratore straniero che svolge attività lavorativa in Italia, per il quale valgono ugualmente i principi della territorialità e della parità di trattamento.