Imprenditore, commerciante e artigiano: le differenze
Introduzione
Imprenditore, commerciante e artigiano sono tre importanti categorie di operatori economici disciplinate dal codice civile. Ciascuna di queste figure è assoggettata ad uno speciale regime economico che incide direttamente sui rapporti giuridici che interessano ciascuna di esse. Il tessuto imprenditoriale italiano, in particolare, possiede una particolare connotazione che vede una nutrita presenza di commercianti e piccoli artigiani che rappresentano una parte consistente del sistema produttivo. Nei passi seguenti daremo alcune informazioni riguardo i tratti distintivi e le differenze tra queste tre categorie imprenditoriali.
L'imprenditore secondo il codice civile
Prima dell'emanazione del codice civile la figura dell'imprenditore non era presa in considerazione. Le attività commerciali prevedevano la figura del commerciante il cui lavoro veniva regolato dal codice di commercio. Oggi, secondo l'art. 2082 del codice civile, l'imprenditore è colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata col fine di produrre e scambiare beni o servizi. Questa definizione riguarda l'imprenditore in senso generico ovvero colui che attraverso una serie di abilità e conoscenze assembla capitali, mezzi e risorse umane al fine di produrre beni o servizi da destinare al mercato. Partendo dalla citata definizione l'imprenditore si suddivide in ulteriori sotto categorie. Secondo la natura dell'attività esercitata troviamo l'imprenditore agricolo e l'imprenditore commerciale. Secondo le dimensioni dell'impresa troviamo il piccolo, il medio ed il grande imprenditore. Secondo il numero dei soggetti operanti nell'impresa troviamo l'impresa individuale e quella collettiva.
L'imprenditore commerciale ed il commerciante
Secondo l'art 2195 del codice civile "l'imprenditore commerciale" è colui che esercita professionalmente una serie di attività con l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese presso le Camere di Commercio dislocate sul territorio. Fra le attività esercitate abbiamo quelle di produzione di beni o servizi, di distribuzione dei beni, di trasporto, le attività bancarie o assicurative o anche quelle ausiliarie delle precedenti. In questo quadro si colloca il cosiddetto "commerciante" ovvero colui che ha per scopo l'acquisto di prodotti di consumo e la rivendita ai consumatori degli stessi ad un prezzo maggiorato in modo da ricavarne un profitto. Non bisogna far confusione tra la definizione appena data di "commerciante in senso stretto" con quella dell'imprenditore commerciale in cui sono compresi tutti i tipi di attività: quelle produttive di beni, di trasformazione, di servizi, intermediazione e di commercio appunto. Si ricorda che il "commerciante", come tutte le altre imprese, ha l'obbligo di iscriversi al Registro delle imprese al fine di certificare lo status giuridico, la sua storia, i dipendenti operanti presso essa, le modifiche societarie etc. Tra gli obblighi imprescindibili del "commerciante" c'è quello di tenere le scritture contabili aggiornate e di effettuare periodicamente la dichiarazione dei redditi. La forma giuridica con cui esso può svolgere l'attività può essere quella della ditta individuale o della società.
L'artigiano
L'imprenditore artigiano, invece, è colui che esercita personalmente professionalmente e in qualità di titolare l'impresa artigiana assumendosi la piena responsabilità con tutti i rischi e gli oneri derivanti dall'esercizio della stessa. L'artigiano non solo deve gestire l'attività ma deve anche esercitare la propria attività, prevalentemente manuale, all'interno del processo produttivo ed intervenire nella produzione e nella gestione dell'impresa. L'impresa artigiana deve rispettare alcuni limiti dimensionali a seconda della forma giuridica che assume. In caso di società è possibile acquisire la qualifica di "artigiano" purché la maggioranza dei soci svolga il proprio lavoro manuale all'interno dell'impresa. Il "lavoro manuale" dev'essere l'elemento predominante per poter conseguire la qualifica di impresa artigiana e deve prevalere sul capitale. Circa gli obblighi di registrazione occorre l'iscrizione in una sezione speciale del Registro Imprese in ossequio al disposto della legge quadro sull'artigianato n. 443/85 pena l'applicazione di pesanti sanzioni. Riguardo gli obblighi fiscali valgono le stesse disposizioni normative previste in materia di commercio.