I vantaggi di un accordo verticale di fornitura
Introduzione
Gli accordi verticali intervengono tra operatori che si collocano a livelli diversi della filiera produttiva, tanto di beni quanto di servizi, intermedi o finali (per esempio, un contratto di distribuzione tra un produttore e un distributore, un accordo tra un distributore e un rivenditore al dettaglio o tra un fornitore di materia prima e un produttore del prodotto finito, etc.). Tale tipologia di accordo gode in genere di un trattamento più favorevole rispetto agli accordi orizzontali, in quanto, a dispetto di questi ultimi, non riguarda concorrenti diretti e può determinare guadagni di efficienza in ragione delle sinergie e delle complementarietà delle imprese partecipanti all?intesa, generando così effetti pro-competitivi. Alla luce di ciò, scopriamo insieme tutti i vantaggi di un accordo verticale di fornitura. Buona lettura!
Arginare i guasti
Gli accordi verticali possono essere impiegati al fine di arginare guasti da parassitismo, free ride (l?esclusività del rapporto, per intendersi, vale a evitare che il dettagliante speculi sugli investimenti promozionali del produttore per promuovere la commercializzazione di prodotti di fornitori concorrenti) ovvero di propiziare l?apertura di nuovi mercati, dove l?impegno iniziale appare rischioso, salvo poi richiamare uno stuolo di operatori se e quando le cose volgono al meglio.
Salvaguardare la qualità
Gli accordi verticali possono servire a salvaguardare la capacità di certificazione della qualità, a contenere le conseguenze delle imperfezioni nei mercati dei capitali, a gestire problemi di standardizzazione, a evitare aggravi ?doppia marginalizzazione? (che si materializzano laddove il distributore, fruendo di potere di mercato locale, pratichi un sovrapprezzo distorsivo vuoi per il fornitore che per l?acquirente finale).
Contrastare il problema hold-up
Gli accordi verticali servono anche ad arginare le tentazioni di hold-up, rinunzia all?investimento, del rivenditore nei confronti di un fornitore che abbia effettuato investimenti idiosincratici (o, a colpi di esclusiva, del fornitore nei confronti di un dettagliante, ad es. Un franchisee alle prese con impegni su beni non riciclabili).
Disciplinare le vendite online
Un altro vantaggio riguarda la disciplina delle vendite on-line, le quali non erano espressamente disciplinate nel precedente regime. Nelle nuove linee direttrici, la Commissione precisa che l?utilizzo di internet finalizzato alla vendita dei prodotti deve essere consentito a qualsiasi distributore. Pertanto, questo tipo di vendite non può essere oggetto di restrizioni. Tale modifica risponde all?esigenza di adeguare l?assetto normativo all?evoluzione delle prassi di mercato e alla diffusione di nuovi strumenti di pubblicità e promozione conseguenti allo sviluppo di internet e di nuove tecnologie.
Disciplinare le soglie di esenzione
Ai sensi del Reg. 330/10, le esenzioni per categoria trovano applicazione solo laddove nessuna delle parti dell?accordo verticale abbia una quota di mercato superiore al 30%. Ciò comporta, quindi, l?estensione del requisito della soglia percentuale anche alla controparte acquirente, e non più soltanto al fornitore. Tale modifica risponde all?esigenza di tenere in debito conto l?accresciuto potere di mercato degli acquirenti, in particolare nel settore della distribuzione di beni di consumo dove negli ultimi anni si è registrata la significativa espansione dei grandi gruppi di acquisto della distribuzione organizzata e la conseguente tendenza verso una struttura più concentrata dei mercati della distribuzione al dettaglio.