Gli adempimenti fiscali durante la liquidazione dell'impresa
Introduzione
In questa guida, passo dopo passo, illustrerò quelli che sono gli adempimenti fiscali durante la liquidazione dell'impresa. La procedura di liquidazione ordinaria, che di fatto rappresenta la fase del ciclo di vita di un'impresa nella quale si assiste alla cessazione dell'attività produttiva, inizia a seguito del verificarsi di una causa di scioglimento e termina o con la revoca della liquidazione medesima oppure con l'estinzione della società in questione.
Le imposte sui redditi e Irap
Va detto che, il liquidatore, per conto dell'impresa in liquidazione, è tenuto a presentare, esclusivamente per via telematica, le dichiarazioni dei redditi e l'Irap, ossia l'Imposta Regionale sulle attività produttive, il tutto ai sensi dell'articolo 5 del DPR numero 322 del 1998. Per ciò che riguarda il periodo ante liquidazione, il liquidatore è assolutamente tenuto alla presentazione della dichiarazione entro l'ultimo giorno del nono mese successivo alla data in cui ha effetto la delibera di messa in liquidazione. Nel caso in cui liquidatore non sia stato ancora nominato, provvede il rappresentante legale.
La disciplina Iva
Per ciò che riguarda la disciplina Iva, alla fine di ciascun periodo di imposta in cui la società è posta in liquidazione, dovrà essere presentata un'unica dichiarazione per l'intero anno solare. Anche durante gli eventuali esercizi intermedi dovrà essere presentata la dichiarazione nei termini ordinari. Infine, in merito all'ultimo all'ultimo periodo di imposta, ovvero il periodo nel quale la dichiarazione si chiude, la stessa dovrà essere presentata entro i termini ordinari l'anno successivo.
I versamenti delle imposte
Per effettuare i versamenti delle imposte dirette che risultano dalle dichiarazioni presentate per il periodo precedente la liquidazione, operano le regole generali stabilite dall'articolo 17 del DPR numero 435 del 2001 e successiva modifica dal Decreto Legislativo numero 175 del 2014. Le società di persone dovranno versare le imposte a saldo entro il giorno 16 del decimo mese successivo a quello di decorrenza della liquidazione, ossia, in altri termini, il mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Le società di capitali, invece, saranno tenute al versamento entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello in cui si è chiuso il periodo cui le imposte si riferiscono. Sia le società di persone che di capitali hanno la possibilità di differire i versamenti di 30 giorni, anche se in tal caso verrà applicata una maggiorazione pari allo 0,40 per cento. In merito agli acconti, non sussiste l'obbligo di versamento, salvo il caso in cui si utilizza l'esercizio provvisorio.
Il riporto delle perdite fiscali
Per il trattamento di quelle che sono le perdite fiscali è riservata una disciplina particolare, tutto ciò facendo riferimento al periodo ante liquidazione per le società soggette all'Ires. Queste possono essere utilizzate nei periodi intermedi, ovvero in tutti quei casi di incapienza dei redditi di tali periodi, a condizione che la liquidazione medesima non si protragga per più di cinque esercizi.