Per effettuare i versamenti delle imposte dirette che risultano dalle dichiarazioni presentate per il periodo precedente la liquidazione, operano le regole generali stabilite dall'articolo 17 del DPR numero 435 del 2001 e successiva modifica dal Decreto Legislativo numero 175 del 2014. Le società di persone dovranno versare le imposte a saldo entro il giorno 16 del decimo mese successivo a quello di decorrenza della liquidazione, ossia, in altri termini, il mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Le società di capitali, invece, saranno tenute al versamento entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello in cui si è chiuso il periodo cui le imposte si riferiscono. Sia le società di persone che di capitali hanno la possibilità di differire i versamenti di 30 giorni, anche se in tal caso verrà applicata una maggiorazione pari allo 0,40 per cento. In merito agli acconti, non sussiste l'obbligo di versamento, salvo il caso in cui si utilizza l'esercizio provvisorio.