Trascorsi due anni dall'apertura del fondo pensione, il lavoratore può decidere di trasferirlo presso un'altra istituzione. Le motivazioni del trasferimento ad altra forma previdenziale possono essere varie, dall'interruzione del rapporto lavorativo, al cambio di contratto nazionale del lavoro. In caso di trasferimento, il lavoratore può ancora avere diritto al trasferimento del TFR e al contributo da parte del datore di lavoro, opzione non più utilizzabile quando si passa dalla pensione integrativa ad altre forme di accantonamento, come il PIP. Questa prestazione non è soggetta a tassazione.