Un'altra differenza tra i due modelli è data dalle scadenze: la scadenza dei termini di presentazione differisce in modo netto. Il modello 730 può essere presentato, in genere, tra il mese di aprile e la fine di luglio, mentre il modello Unico può essere compilato da giugno a fine ottobre. La scadenza dei conguagli, differisce, invece, solo per le modalità di versamento in caso di importo a debito e di rimborso per i crediti derivanti dal conguaglio. Gli importi a debito del 730 possono essere conguagliati dal datore di lavoro già nel mese di luglio (agosto per i pensionati), mentre con il modello Unico, il pagamento di eventuali debiti potrà essere fatto con delega di versamento F24 già da metà giugno, recandosi in uno degli istituti di credito (istituti bancari o uffici postali) o telematicamente dal portale dedicato dell'Agenzia delle Entrate. Da qualche anno, è stata introdotta la possibilità di comunicare direttamente all'intermediario che trasmette la dichiarazione le coordinate bancarie o postali, da cui verrà trattenuto l'importo a debito scaturito dalla dichiarazione. L'operazione potrà essere fatta, in alternativa, tramite il sistema di Home Banking. In caso di presenza di un secondo acconto a debito, invece, la scadenza sarà per entrambi i modelli fissata al 30 novembre. Con importi a credito, invece, tramite il 730 il rimborso verrà effettuato dal datore di lavoro tra i mesi di luglio e agosto, mentre con il modello Unico si dovranno attendere almeno 2 anni.