Consigli per un Concordato Preventivo
Introduzione
Intraprendere un'attività lavorativa come imprenditore non è semplice. Talvolta lavorare in proprio potrebbe far guadagnare mensilmente abbastanza denaro, altre volte la situazione potrebbe risultare complessa da affrontare. Quando l'azienda si trova in difficoltà, generalmente bisogna fare tanta pubblicità. In questo modo, si ha l'opportunità di trovare magari quella clientela che permette di risolvere i problemi. Se nonostante ciò i guadagni non aumentano, occorre dichiarare la crisi economica dell'impresa. A tal proposito, è necessario ricorrere ad una delle cinque procedure concorsuali esistenti. Nel presente tutorial sul diritto commerciale vediamo 5 consigli per un Concordato Preventivo, regolato negli articoli 160-186 della legge fallimentare.
Caratteristiche generali
L'imprenditore che attraversa una situazione di complessità economica ed oltrepassa almeno uno dei limiti dimensionali stabiliti dall'articolo 1 della legge fallimentare può evitare il fallimento della società. Ciò avviene normalizzando le proprie relazioni con i creditori tramite un concordato preventivo. Il presupposto oggettivi di tale procedura concorsuale non è soltanto la situazione di crisi economica dell'imprenditore, ma anche lo stato di insolvenza. Quando la difficoltà risulta temporanea e reversibile, il concordato preventivo ha l'obiettivo di superarla con il risanamento economico e finanziario dell'impresa. La crisi risulta invece definitiva ed irreversibile? Lo scopo del concordato preventivo è quello di evitare il fallimento dell'azienda. Tale procedura concorsuale permette all'imprenditore di liberarsi per la parte eccedente la percentuale concordataria e le gravi conseguenze patrimoniali/penali del fallimento.
Presupposti e contenuto
Attraverso la presentazione della proposta di concordato preventivo, non bisogna obbligatoriamente soddisfare per intero i creditori privilegiati. Quest'ultimo devono comunque venire soddisfatti in misura almeno pari a quanto gli stessi potrebbero conseguire sul ricavato ottenibile dalla liquidazione, in ragione della loro collocazione preferenziale. Il valore di mercato del bene o diritto sul quale esiste la causa di prelazione va stimato da un esperto. Quest'ultimo viene proposto dal tribunale, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili appartenenti alle categorie professionali specificate dalla legge (come avvocati, commercialisti o ragionieri). Il concordato preventivo consente di perseguire la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti tramite qualsiasi forma. Tale procedura concorsuale può consistere in una dilazione dei termini di pagamento, nel soddisfacimento parziale dei creditori o in entrambe le soluzioni. Il concordato preventivo può ordinare l'attribuzione delle attività imprenditoriali ad un assuntore o la divisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei.
Ammissione alla procedura concorsuale
La fase iniziale della procedura di concordato preventivo consiste nella richiesta di ammissione dei debitore, presentata ricorrendo al tribunale del luogo in cui egli ha la sede principale dell'impresa. Alla domanda vanno allegati tre documenti: relazione di situazione patrimoniale, economica e finanziaria; stato analitico e relativi valori delle attività; elenco dei creditori e titolari di diritti reali/personali su beni di proprietà o in possesso del debitore. Come accompagnamento alla proposta e agli allegati deve esserci la relazione di un professionista scelto dal debitore tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Tale esperto ha il compito di attestare la veridicità delle informazioni aziendali e la fattibilità del piano. Dopodiché il tribunale dovrà accertare la ricorrenza dei presupposti richiesti dalla legge per l'ammissione ed in caso positivo dichiara l'apertura del concordato preventivo. Il debitore mantiene comunque l'amministrazione dei suoi beni e prosegue la gestione societaria con la vigilanza del commissario giudiziale. Per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, occorre l'autorizzazione del giudice delegato. In caso opposto, gli atti risultano inefficaci e viene dichiarato il fallimento dell'azienda con sentenza. Per i creditori anteriori al decreto di ammissione al concordato preventivo, vale il cosiddetto principio della par condicio creditorum.
Svolgimento della procedura concorsuale
Il concordato preventivo si articola in una duplice fase e la prima riguarda l'approvazione della proposta da parte dei creditori. L'adunanza di quest'ultimi deve venire presieduta dal giudice delegato ed i creditori privilegiati non hanno l'opportunità di votare. Esclusi dal voto sono anche i parenti del debitore ed i cessionari dei loro crediti. Per approvare il concordato preventivo, è necessaria la maggioranza dei crediti e delle eventuali classi previste. Quando la proposta viene respinta, il tribunale emette la sentenza di fallimento del debitore. In caso di approvazione, si passa invece al giudizio di omologazione della procedura concorsuale. Durante questa fase, il tribunale potrebbe anche compiere una verifica di merito sulla convenienza del concordato preventivo. Ciò avviene quando viene sollevata una contestazione da parte di almeno un creditore appartenente ad una delle classi dissenzienti. Se il credito dell'opponente può soddisfarsi in misura non inferiore rispetto alle soluzioni alternative praticabili, il tribunale può omologare comunque la proposta. Contro il decreto di omologazione o respingimento del concordato preventivo e l'eventuale sentenza di fallimento, si ha l'opportunità di proporre reclamo alla corte d'appello.
Esecuzione, risoluzione ed annullamento della procedura concorsuale
L'esecuzione del concordato preventivo va effettuata con la sorveglianza del commissario giudiziale, in funzione delle modalità previste nel decreto di omologazione. Il tribunale nomina i liquidatori ed un comitato di creditori per assistere alla liquidazione, se la procedura concorsuale riguarda la cessione dei beni ai creditori. Il concordato preventivo si può tranquillamente risolvere od annullare. La risoluzione si basa sull'inadempimento della procedura concorsuale e viene pronunciata dal tribunale su richiesta di ogni creditore in due casi. Quando il proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dalla procedura concorsuale o non vengono costituite le garanzie promesse. L'annullamento può venire disposto dal tribunale su richiesta del curatore o di qualsiasi creditore, qualora venga scoperto che il passivo venne dolosamente esagerato od una parte importante dell'attivo venne sottratta/dissimulata. Anche in caso di risoluzione o annullamento del concordato preventivo, il tribunale dovrà valutare l'esistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento. Ciò deve avvenire su istanza dei creditori oppure del pubblico ministero.