Compatibilità tra esercizio della professione forense e impiego pubblico
Introduzione
Con il termine "forense" si intende un qualcosa "relativo al foro", e per foro ci si riferisce all'attività giuridica. In parole più semplici, la professione forense riguarda l'esercizio dell'attività di avvocato. Per essere avvocati si deve innanzitutto possedere un adeguato titolo di studio, nonché essere iscritti ad un albo professionale. Vediamo più nello specifico se vi è compatibilità tra esercizio della professione forense e pubblico impiego.
Occorrente
- Manuali di diritto
La sentenza della Corte di Cassazione
Il discorso riguardante la compatibilità della professione forense con il pubblico oggetto è stato affrontato nel 2013 dalla Corte di Cassazione. In particolare, nella sentenza numero 11833, datata 16 maggio 2013, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno confermato definitivamente il divieto per il dipendente pubblico in part time di prestare servizio come avvocato durante il proprio tempo libero. Questa decisione ha come obiettivo quello di evitare il possibile conflitto tra l'interesse privato del dipendente pubblico e quello della Pubblica Amministrazione.
Il divieto di iscrizione all'albo
Il divieto di iscrizione all'albo degli avvocati, o la cancellazione da quest'ultimo per praticare esclusivamente l'una o l'altra professione, è una condizione che deve essere garantita per due validi motivi. Innanzitutto, ciò deve favorire l'interesse pubblico in qualità di difesa dell'indipendenza legale. Inoltre, ciò deve garantire il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione.
Altre sentenze riguardanti la professione forense
La sentenza numero 11833 del 16 maggio 2013, non è stata l'unica normativa che ha disciplinato la professione di avvocato. La Corte Suprema, con la legge numero 339/2003, ha infatti deciso di instaurare l'assoluto divieto ai dipendenti della Pubblica Amministrazione (con contratto part time) lo svolgimento della professione forense e di quelle simili ad essa durante il proprio tempo libero. In seguito sono state emanate nuove normative mirate alla liberalizzazione della professione di avvocato. Una di queste è il DL n.138/2011 (conversione in Legge N. 148/2011), la quale ha reso possibile praticare la professione forense esclusivamente agli avvocati in possesso di titoli abilitativi, per i quali la libera professione può essere praticata in maniera abituale ma anche prevalente. Nel caso in cui desideraste altre informazioni sulla compatibilità tra esercizio della professione forense e impiego pubblico consultate il link: http://www.leggichefare.it/pubblico-impiego-professione-forense-e-ricerca-della-ratio/.
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Consigli
- Per un ulteriore approfondimento dell'argomento consultate le guide fornite nella guida o, in alternativa, chiedete ulteriori delucidazioni direttamente ad un avvocato.