L'art. 2424 del codice civile pone le rimanenze di magazzino alla voce attivo circolante e le classifica in:
- materie prime, sussidiarie e di consumo;- prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;- lavori in corso su ordinazione;- prodotti finiti e merci;- acconti.
La norma generale del codice civile sul criterio di valutazione riguardo le rimanenze finali di magazzino è definito dall'articolo 2426:
"Le rimanenze devono essere iscritte al costo d'acquisto per le merci e le materie prime, o al costo di produzione, se si tratta di prodotti finiti, semilavorati e prodotti in corso di lavorazione. Nel caso sia minore, il valore da considerare è quello desumibile dall'andamento di mercato".
Per valore di mercato si intende il prezzo di vendita delle merci e dei prodotti finiti nel corso della normale gestione, avuto riguardo delle informazioni desumibili dal mercato, al netto di presunti costi di completamento e costi diretti di vendita come il trasporto, provvigioni e imballaggi.