Come trasformare una Srl in Snc
Introduzione
La trasformazione "regressiva", cioè trasformare una società soggetta ad imposte Ires ad una società non soggetta, "trasformazione da Srl in Snc", deve essere attentamente considerata dal punto di vista della posizione fiscale degli azionisti; infatti, come è noto, nel sistema tributario delle società, escludendo l'opzione di trasparenza ai sensi dell'articolo 115 del TUIR, le prestazioni assegnate alla riserva sono tassate esclusivamente ai soci al momento del pagamento.
Definizioni legislative
Con la trasformazione in una società di persone, l'articolo 170 comma 4 del Tuir stabilisce che le riserve stabilite con gli utili della trasformata Srl sono a carico degli azionisti e, pertanto, tassano: nel periodo di imposta in cui sono distribuiti o utilizzati a fini diversi dalla copertura delle perdite, a condizione che siano registrati in bilancio dopo la loro trasformazione indicando la loro origine; nel periodo di imposta successivo alla trasformazione, se non è registrato nel bilancio (e ciò si verifica quando la SNC adotta il sistema di contabilità semplificata) o se è inserito ma senza indicare la sua origine. Se, d'altro canto, la trasformata Srl avesse adottato il regime di trasparenza fiscale ai sensi dell'articolo 115 del Tuir, tali benefici sarebbero stati già tassati dagli azionisti, in modo che la loro successiva distribuzione non avrebbe prodotto più tasse per i beneficiari.
Le Imposte Fiscali
La questione coinvolge direttamente la società nella sua funzione di imposta sostitutiva dovuta alla successiva distribuzione delle riserve di utili formatesi nel periodo precedente alla trasformazione; Infatti, nel caso di un azionista con una partecipazione non qualificata, l'articolo 27, paragrafo 1, D. P. R. 600/1973, prevede l'applicazione di una ritenuta alla fonte da parte della società emittente pari al 26% dell'utile distribuito. Tuttavia, il principio di riferimento, quando cerca di identificare le persone chiamate ad agire come sostituti fiscali nel caso della distribuzione delle prestazioni, fa espressamente riferimento a quelle indicate nell'articolo 73, comma 1, lettere a) eb) del TUIR, ovvero: Spa, Sapa, Srl, cooperative e altri soggetti affini, organizzazioni pubbliche e private diverse dalle imprese, che risiedono nel territorio dello Stato e svolgono attività commerciali.La società di persone non è chiamata, che quindi non avrebbe il diritto di agire in sostituzione della tassa sul pagamento agli azionisti delle riserve formate con i benefici prima della trasformazione.
Conclusioni
In presenza di una distribuzione di riserve di benefici da parte di una società di persone nate dalla trasformazione di una società di capitali, dato che la società non assolve la funzione di imposta sostitutiva non menzionata tra le persone elencate al comma 1 dell'articolo 27 del DPR 600/1973, la ritenuta alla fonte prevista in caso di distribuzione di dividendi agli azionisti che detengono azioni non qualificate non si applica. Da ciò si deduce che tali benefici saranno soggetti, secondo l'Amministrazione finanziaria, allo stesso regime dei benefici ricevuti dagli azionisti possessori di azioni qualificate, che contribuisce a formare il reddito imponibile dell'azionista che percepisce nella misura del 49,72% dell'importo lordo. In sostanza, questa conclusione conduce, con il solo scopo di imporre il dividendo formato dalle riserve di utili prima della trasformazione, a una riqualificazione virtuale della partecipazione dell'azionista qualificato, con l'effetto di riportare tale guadagno sul prospetto delle imposte.