La questione coinvolge direttamente la società nella sua funzione di imposta sostitutiva dovuta alla successiva distribuzione delle riserve di utili formatesi nel periodo precedente alla trasformazione; Infatti, nel caso di un azionista con una partecipazione non qualificata, l'articolo 27, paragrafo 1, D. P. R. 600/1973, prevede l'applicazione di una ritenuta alla fonte da parte della società emittente pari al 26% dell'utile distribuito. Tuttavia, il principio di riferimento, quando cerca di identificare le persone chiamate ad agire come sostituti fiscali nel caso della distribuzione delle prestazioni, fa espressamente riferimento a quelle indicate nell'articolo 73, comma 1, lettere a) eb) del TUIR, ovvero: Spa, Sapa, Srl, cooperative e altri soggetti affini, organizzazioni pubbliche e private diverse dalle imprese, che risiedono nel territorio dello Stato e svolgono attività commerciali.La società di persone non è chiamata, che quindi non avrebbe il diritto di agire in sostituzione della tassa sul pagamento agli azionisti delle riserve formate con i benefici prima della trasformazione.