Come trasformare una ditta individuale in cooperativa
Introduzione
Con la legge 3 ottobre 2001, n. 366, si incaricava il governo di disciplinare la possibilità, le condizioni e i limiti delle trasformazioni eterogenee e di introdurre disposizioni dirette a semplificare e favorire la trasformazione di società di persone in società di capitali. Tredici articoli (artt. 2498 - 2500- novies), disciplinano sia le trasformazioni omogenee (attuano un mutamento dell'organizzazione sociale) progressive (società di persone in società di capitali) e regressive (società di capitali in società di persone), sia le trasformazioni eterogenee (attuano modifiche all?organizzazione ed allo scopo aziendale) da/in società di capitali e da/in società cooperative. Ecco dunque come trasformare una ditta individuale in cooperativa.
Composizione patrimoniale
Come in ogni tipo di trasformazione, quella dell?impresa individuale in società di capitali muta la forma giuridica dell?azienda senza apportare alcun intervento alla composizione patrimoniale. Poiché sulla base della normativa vigente la compagine con unico socio è ammissibile solo per le società di capitali, si deve concludere che l?istituto in oggetto si rivolga a tale categoria, salvo naturalmente un contestuale conferimento di terzi per costituire la pluralità dei soggetti detentori del capitale sociale. L?operazione modifica quindi il contenitore giuridico adottato, in piena continuità della gestione; infatti tra le gestioni straordinarie la trasformazione è l?unica che non prevede il trasferimento del complesso aziendale, proprio invece con modalità unitarie della cessione, del conferimento, della fusione e della scissione, e in forma disaggregata della liquidazione. Dunque, il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima.
Finalità della trasformazione
Con la trasformazione dell?impresa individuale in cooperativa si realizza la segregazione del patrimonio aziendale nel nuovo ente societario. La strategia di fondo è quella di delimitare la sfera personale da quella dell?azienda, che può quindi anche circolare più agevolmente essendo rappresentata da quote o azioni. Inoltre, l?imprenditore potrà in seguito dosare le garanzie patrimoniali personali a favore solo di prestabiliti creditori sociali, che risulteranno a parità di altre condizioni maggiormente inclini agli affidamenti. La deliberazione di tale trasformazione richiede il consenso della maggioranza dei soci della società trasformata, determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili. Ciascun socio ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni o di una quota proporzionale alla sua partecipazione.
Aspetti contabili
Come per ogni ipotesi di trasformazione le ripercussioni contabili non destano particolare allarme. Nel rispetto del principio della continuità dell?azienda sotto l?egida di un nuovo soggetto giuridico, infatti, non sarebbero richieste rilevazioni specifiche in contabilità generale. Tuttavia qualora, come nel caso affrontato nel contributo, muti a seguito dell?operazione il regime di responsabilità patrimoniale del soggetto economico, è necessario suddividere il risultato reddituale maturato prima e dopo la data di effetto della trasformazione.