Come in ogni tipo di trasformazione, quella dell?impresa individuale in società di capitali muta la forma giuridica dell?azienda senza apportare alcun intervento alla composizione patrimoniale. Poiché sulla base della normativa vigente la compagine con unico socio è ammissibile solo per le società di capitali, si deve concludere che l?istituto in oggetto si rivolga a tale categoria, salvo naturalmente un contestuale conferimento di terzi per costituire la pluralità dei soggetti detentori del capitale sociale. L?operazione modifica quindi il contenitore giuridico adottato, in piena continuità della gestione; infatti tra le gestioni straordinarie la trasformazione è l?unica che non prevede il trasferimento del complesso aziendale, proprio invece con modalità unitarie della cessione, del conferimento, della fusione e della scissione, e in forma disaggregata della liquidazione. Dunque, il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima.