La suddivisione delle spese condominiali delle parti comuni di un edificio sono documentate nel Codice Civile. In quest'ultimo infatti, si asserisce che vanno divise in base alla tabella millesimale. Nel caso si tratti di parti comuni come ad esempio scale o ascensore, le spese vengono ripartite secondo la tabella millesimale B che viene stilata proprio per questi servizi aggiuntivi, contrariamente alla A che invece riguarda tutti i condomini indipendentemente se usufruiscono delle suddette strutture. Se tuttavia si tratta di altre tipologie di parti comuni come ad esempio cortili, lastrici o impianti elettrici e idrici ad uso esclusivo di alcuni condomini, le spese non coinvolgono gli altri poiché non ne usufruiscono.