In definitiva, per subentrare in una casa popolare, occorre che esistano determinati casi. Il subentro può avvenire per i componenti del nucleo familiare se l'assegnatario è deceduto. Ma soltanto se essi dimostrano che l'inizio della loro convivenza con l'assegnatario risale ad almeno due anni prima dalla morte dello stesso. In secondo luogo, i familiari facenti parte del nucleo familiare al momento dell'assegnazione possono vantare il diritto di subentro anche nel caso in cui l'assegnatario abbandona la casa popolare. Inoltre, si riconosce lo stesso diritto pure in caso di ampliamento familiare; come nuove nascite, matrimonio o adozioni. Infine, nel caso di separazione o divorzio oppure di cessata convivenza (sempre secondo la decisione del giudice), si assegnerà il diritto al subentrante.