Come subentrare in una casa popolare
Introduzione
Al giorno d'oggi sempre più persone fanno richiesta per potere alloggiare negli edifici di edilizia popolare, più semplicemente chiamate case popolari. In Italia questi edifici sono spesso soggetti ad una situazione di sovraffollamento e non sono rari i casi in cui la conduzione di queste abitazioni prosegue secondo una gerarchia famigliare. Oggi però non è più così semplice subentrare in queste abitazioni. Infatti, in questo articolo, cercheremo di fare chiarezza su come subentrare in una casa popolare.
Occorrente
- Documentazione attestante la convivenza secondo i requisiti richiesti
- Sentenza del giudice di riconoscimento al diritto in caso di separazione o divorzio
Le condizioni
La sentenza definitiva della Corte di Cassazione del 2015 stabilisce che non basta la convivenza di fatto con un assegnatario di una casa popolare, oppure la parentela, per potere vantare il diritto di subentrare nella casa di un assegnatario deceduto. Per rendere fattibile il subentro occorre quindi che il soggetto subentrante facesse già parte del nucleo familiare originario. Il tutto provato e quindi accertato dalla Pubblica Amministrazione.
Le autorizzazioni
Se sussiste quindi un caso di futuro subentro nella casa popolare, vale la regola che la Pubblica Amministrazione abbia eseguito un preventivo riconoscimento dell'ampliamento relativo al nucleo familiare del primo soggetto a cui l'immobile era stato assegnato. Rimane necessaria l'indole assistenziale della convivenza tra la parti, che comprende anche il consenso dell'originario assegnatario nei confronti del secondo soggetto subentrante. La presenza del soggetto nella casa popolare concessa deve comunque essere riferita alla Pubblica Amministrazione secondo tempistiche adeguate. In modo da poter concedere il tempo necessario all'autorizzazione dopo aver verificato la convivenza pacifica e sicura tra le parti, sia sotto il punto di vista umano che economico.
I casi specifici
In definitiva, per subentrare in una casa popolare, occorre che esistano determinati casi. Il subentro può avvenire per i componenti del nucleo familiare se l'assegnatario è deceduto. Ma soltanto se essi dimostrano che l'inizio della loro convivenza con l'assegnatario risale ad almeno due anni prima dalla morte dello stesso. In secondo luogo, i familiari facenti parte del nucleo familiare al momento dell'assegnazione possono vantare il diritto di subentro anche nel caso in cui l'assegnatario abbandona la casa popolare. Inoltre, si riconosce lo stesso diritto pure in caso di ampliamento familiare; come nuove nascite, matrimonio o adozioni. Infine, nel caso di separazione o divorzio oppure di cessata convivenza (sempre secondo la decisione del giudice), si assegnerà il diritto al subentrante.
I consigli
Un consiglio, per evitare spiacevoli disguidi, è sicuramente quello di avvertire in tempo la Pubblica Amministrazione, se sussiste il caso di una convivenza con alte possibilità in cui un soggetto diventi subentrante nell'alloggio preso in considerazione. In questo modo la Pubblica Amministrazione potrà verificare con calma se sono presenti le condizioni valide per il subentro. Questo consiglio è valido in tutti i casi ma soprattutto quando quando le precarie condizioni di salute dell'individuo assegnatario dell'alloggio o la sua età avanzata possano far pensare ad un futuro decesso in un arco di tempo non troppo distante.
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Consigli
- Verificare le normative regionali in materia poiché potrebbero diversificarsi a seconda della Regione di appartenenza.