Come sciogliere una società di persone
Introduzione
In questa guida, passo dopo passo, darò tutte le indicazioni utili su come sciogliere una società di persone, con particolare riferimento sia alle società in nome collettivo ed inoltre le società in accomandita semplice. Va detto che proprio dette società possono essere cancellate senza alcun atto da parte del notaio, ossia quando non vi risultano più attività da liquidare e si verifica una causa per lo scioglimento senza liquidazione. La procedura illustrata in questa guida richiede l'osservanza di quelle che sono le normative vigenti.
Le cause di scioglimento di una società di persone
In questo passaggio si andranno ad elencare quelle che sono le cause di scioglimento di una società di persone. Premesso che una singola società può procedere allo scioglimento senza messa in liquidazione quando non esistono più rapporti attivi e passivi, va detto che le SNC e le SAS si sciolgono per volontà di tutti i soci, per mancanza della pluralità dei soci senza ricostituzione entro sei mesi, per conseguimento dell'oggetto sociale, per altre cause previste nel contratto sociale e infine per decorrenza del termine di durata statutario. Nel caso di morte di uno dei soci, salvo contraria disposizione del contratto sociale, i soci superstiti devono liquidare la quota ai relativi eredi, quindi sciogliere la società o continuarla con gli eredi stessi, modificando i patti sociale tramite il notaio.
Lo scioglimento della società di persone senza messa in liquidazione
Per ciò che riguarda lo scioglimento senza messa in liquidazione, per procedere a quest'ultimo è assolutamente necessario non avere rapporti attivi e passivi. L'atto attraverso il quale viene deciso lo scioglimento senza la messa in liquidazione deve menzionare sia la mancanza di attività e di passività, sia il fatto che richiede contestualmente la cancellazione della società. Bisogna tenere presente che lo scioglimento senza messa in liquidazione può essere fatto normalmente con scrittura privata autenticata dal notaio oppure con atto pubblico notarile. Devono essere allegati per il RI la scrittura privata autenticata dal notaio, oppure l'atto pubblico notarile. In ambedue i casi in calce alla copia informatica dell'atto dovrà essere apposta la seguente formula di autenticazione, ossia "copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3 DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese". Obbligato alla firma di quest'atto è il notaio. Obbligato al deposito dell'atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio invece può essere sia il notaio che il socio amministratore o accomandatario. Il termine per il deposito presso la Camera di Commercio è di 30 giorni.
Lo scioglimento della società di persone senza atto notarile
Al fine di semplificare le procedure della cancellazione della società di persone che risulta inattiva, in taluni casi, è possibile richiedere l'iscrizione dello scioglimento con contestuale istanza di cancellazione e senza la necessità di dover ricorrere ad alcun atto notarile volto ad accertare la causa di scioglimento. In tal caso si dovrà allegare al modello S3 una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio che attesti la cessazione dell'attività d'impresa propria della società e l'inesistenza di beni da liquidare, di crediti da esigere e di debiti da pagare. Alcune Camere di Commercio prevedono due circostanze in cui tutto questo può verificarsi, ossia per mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi e per decorso del termine di durata stabilito nell'atto costitutivo in assenza di proroga tacita. Altre Camere di Commercio invece estendono la suddetta semplificazione anche nell'ipotesi di scioglimento della società per conseguimento dell'oggetto sociale o in tutte quelle ipotesi in cui si verifichi lo scioglimento della società per sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale.
La liquidazione della società da parte dei liquidatori
Si occuperanno della liquidazione della società, i liquidatori, i quali possono essere sia soci che non, devono essere nominati all'unanimità dai soci o in caso di disaccordo devono essere nominati dal presidente del tribunale. I liquidatori dovranno agire vendendo tutti i beni interni al patrimonio aziendale, in modo da soddisfare i debiti aziendali verso i creditori. I soggetti non potranno più svolgere nessun tipo di attività riguardante la gestione aziendale, e dovranno attenersi all'iter relativo alla procedura di liquidazione aziendale. Una volta che saranno soddisfatti tutti i creditori, il residuo potrà essere distribuito tra i soci.