Tale rinuncia, e quindi la conseguente richiesta di aderire al regime di separazione dei beni, può venir espressa al momento stesso della celebrazione 'civile' delle nozze, oppure anche in un momento successivo, attraverso un apposito atto redatto da un notaio, con annotazione all'interno del certificato di matrimonio. Ovviamente gli effetti di tale rinuncia non possono essere di tipo retroattivo, cioè non possono prevedere una variazione sulla proprietà di beni acquistati dai coniugi in un momento temporale che precede quello della rinuncia alla comunione dei beni. A questo punto l'articolo risulta quindi ormai terminato, se avete ancora alcuni dubbi potrete sicuramente chiarirveli chiedendo magari aiuto a qualche avvocato, o comunque qualcuno specializzato nell'argomento in questione.