Come rinunciare al diritto di abitazione
Introduzione
Il codice civile, agli articoli 1022 e seguenti, va a disciplinare il diritto all'abitazione, ponendolo come un diritto reale di godimento relativo a un bene di carattere immobile, di proprietà altrui. Il titolare, gode e dispone dell'immobile all'interno dei limiti delle esigenze e di quelle dei suoi familiari. Nella guida che andremo a sviluppare, quindi, vi spiegheremo come rinunciare al diritto di abitazione. Incominciamo, allora, le nostre valutazioni.
Bisogna ricordare, infatti, che se da un lato il diritto di abitazione è inalienabile, dall'altro lato è sempre possibile rinunciare al diritto di abitazione.
Il diritto di abitazione
In primo luogo, per comprendere come rinunciare al diritto di abitazione, è bene specificare in cosa consiste, nello specifico, tale diritto. Il diritto di abitazione, comè già annunciato in precedenza, è un peculiare diritto d'uso, il quale conferisce al titolare la possibilità di abitare la casa che ne costituisce oggetto (esclusivamente, quindi, utilizzandola in modo diretto), limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia. Per il suo carattere reale, il diritto in questione si distingue dalla situazione derivante dalla locazione, con conseguente inapplicabilità della relativa specifica disciplina. Con la riforma del diritto di famiglia del 1975, sono stati riservati al coniuge superstite, anche quando concorra con altri chiamati, i diritti di abitazione sulla casa familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Inoltre è da considerare come in conseguenza del venir meno della convivenza familiare, con una disposizione collocata nel quadro delle relative conseguenze riguardo ai figli, il godimento della casa familiare venga attribuito tenendo conto dell'interesse dei figli.
La forma
La forma richiesta per la rinuncia al diritto di abitazione è quella scritta, perché questo determinato diritto ha come oggetto un bene classificato come immobile. L'atto di rinuncia può consistere anche in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata. Per quanto riguarda l'atto pubblico, occorrerà recarsi presso un notaio che dovrà redigere un atto attestante la rinuncia. Per quanto riguarda la scrittura privata autenticata, invece, il rinunciante potrà redigere privatamente l'atto di rinuncia, ma dovrà poi recarsi da un pubblico ufficiale (notaio, segretario comunale) per fargli autenticare la propria sottoscrizione. È' indispensabile indicare nell'atto di rinuncia tutti gli estremi catastali dell'immobile, necessari ai fini della successiva trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari. Ovviamente, redigendo una scrittura privata e recandosi presso la casa comunale per farne autenticare la sottoscrizione si potrà risparmiare qualche centinaio di euro.
Il procedimento
Una volta che avrete formalizzato l'atto di rinuncia all'abitazione, nel caso di un atto pubblico, il notaio dovrà provvedere alla sua trascrizione, mentre, nel caso della scrittura privata autenticata, il soggetto rinunziante, dovrà recarsi presso la conservatoria dei registri immobiliari, in modo da poter presentare la nota di trascrizione dell'atto di rinuncia. Per la sua compilazione, potrete utilizzare un programma, che vi sarà messo a disposizione dall'agenzia del territorio. Dovrete stampare e salvare la nota di trascrizione su un supporto magnetico, come una semplice pennina, in modo da poterla inserire nel computer del funzionario della conservatoria, e farvi conseguentemente rilasciare una ricevuta di presentazione. Dopo circa una decina di giorni sarà possibile recarsi nuovamente presso la conservatoria dei registri immobiliari per ritirare il "duplo" della trascrizione, che costituisce l'atto di trascrizione della rinuncia vero e proprio, cui viene attribuito un numero di repertorio.
La rinuncia tacita
Alternativamente rispetto alle modalità che abbiamo spiegato nei due passi precedenti, che potremmo definire come una modalità di rinuncia espressa, potreste optare anche per una forma di rinuncia differente, la cosiddetta rinuncia tacita. La rinuncia tacita consistente nell'abbandonare l'immobile oggetto del diritto, trasferendo altrove la residenza. In questo caso, non procedendosi a trascrizione, vi sono però minori tutele per il nudo proprietario, che potrebbe (a meno che non trascriva una sentenza di accertamento dell'estinzione del diritto per non uso) trovarsi a dover fare i conti con un rientro del titolare del diritto di abitazione che pretendesse ancora di esercitarlo.
In conclusione di quest'analisi posta nei tre passi di questa guida, vorrei consigliarvi un approfondimento sulle tematiche che abbiamo sviluppato, in modo da cogliere altri particolari.
Consigli
- Per la trascrizione dell'atto di rinuncia utilizzare il software messo a disposizione dall'Agenzia del Territorio