Come richiedere le certificazioni antimafia
Introduzione
Determinati soggetti - nello specifico: le imprese individuali, le associazioni, le imprese, le società, i consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, le società costituite all'estero, le società di capitali concessionarie nel settore dei giochi pubblici -, per poter usufruire di alcuni servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione e per partecipare agli appalti pubblici, devono sottoporsi alla verifica antimafia. Il rilascio della documentazione è disciplinato dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159, la cui ultima modifica risale ad una legge del 2015, e questa si compone di due parti: comunicazione e informazione. Per ottenerla, i soggetti elencati all'art.83 del summenzionato decreto legislativo, devono rivolgersi alla Prefettura competente per territorio. Tale certificazione attesta che il richiedente non è stato condannato per reati di stampo mafioso, associazione a delinquere e altri reati ritenuti gravi dall'ordinamento italiano. Qui di seguito la descrizione di come richiedere la certificazione antimafia.
Il Prefetto
La Prefettura cui bisogna rivolgersi è quella competente per territorio e questa competenza viene individuata secondo specifiche regole, così determinate dalla legge. È territorialmente competente: il Prefetto della provincia in cui le persone fisiche, imprese, associazioni e consorzi risiedono o hanno sede legare; il Prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio italiano, per le società costituite all'estero; il Prefetto della provincia in cui i richiedenti hanno la propria sede per le società costituite all'estero e senza sede secondaria in Italia.
Quando richiedere la documentazione
I casi specifici nei quali è obbligatorio esibire la certificazione sono tassativamente elencati dal decreto legislativo 159/2011, qui di seguito ne riportiamo solo alcuni: è obbligatoria la comunicazione per i contratti di appalto di opere e lavori pubblici di valore superiore a 150.000,00 Euro e inferiore a 5.225.000,00 Euro; per i contratti di servizi pubblici e pubbliche forniture di valore superiore a 150.000,00 Euro e inferiore a 209.000,00 Euro. L'informazione (dunque la seconda parte della documentazione, come illustrato all'inizio di questo articolo) è invece necessaria prima di stipulare, approvare, autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti menzionati all'art. 67 del decreto qui in oggetto: in materia di opere e lavori pubblici la soglia è di 5.225.000,00 Euro; in materia di servizi e forniture è invece di 209.000,00 Euro.
Gli allegati
Alla richiesta di certificazione antimafia vanno allegati alcuni documenti, quali il modello di richiesta informazioni ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. N.159/2011; la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio; la copia della visura camerale aggiornata, all'interno della quale devono risultare tutti i nomi dei soggetti che rivestono cariche all'interno della Società o, in alternativa a questa, la dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale. A conclusione, bisogna inoltre allegare una copia dei documenti d'identità dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, comprensivi di ogni generalità.
Validità della documentazione
La comunicazione e l'informazione antimafia hanno rispettivamente una durata di 6 e 12 mesi. Di regola il termine decorre dall'avvenuta verifica dei requisiti ad opera della Prefettura, eccezione fatta qualora intervenissero variazioni nell'assetto societario o nella persona del rappresentante legale. In questi casi la Società ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente al Prefetto la copia degli atti aggiornati, dichiaranti i cambiamenti avvenuti, entro e non oltre trenta giorni dall'avvenuto mutamento. A seguito dell'introduzione della White List della Prefettura, sono esenti dal presentare la certificazione antimafia i soggetti che risultano inseriti nel data base.
L'autocertificazione
In alcuni casi, tassativamente elencati dalla normativa, il soggetto può produrre un'autocertificazione senza che sia necessaria la procedura fin qui illustrata. Si tratta di casi di particolare urgenza, di attività private sottoposte al regime autorizzatorio oppure ancora casi di rinnovo di provvedimenti già disposti. L'elenco completo è rintracciabile all'articolo 67 del decreto legislativo.
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Consigli
- Per un'informazione più tecnica e dettagliata si rinvia ai siti della prefettura o alla normativa stessa