Quindi infine possiamo affermare che l'estinzione anticipata del mutuo è sicuramente possibile, ma non è sempre priva di penali. La distinzione dipende dalla data di accensione del mutuo: nel caso in cui l'accensione sia antecedente al 2 febbraio 2007, è necessario pagare alcune penali, in caso contrario, non esistono penali. E questo grazie al decreto n. 7/2007, convertito poi in legge n. 40/2007, cosiddetta legge Bersani. Prima di questa legge infatti le penali per l'estinzione anticipata del mutuo arrivavano anche al 5% sul saldo finale, ora invece fortunatamente le cose sono cambiate e questo anche per i mutui precedenti al 2 febbraio 2007. Qual è la differenza? La differenza è che le penali - anche in quel caso - sono state enormemente ridotte e si aggirano tra lo 0,2% e il 2% circa, nel peggiore dei casi. Il conteggio finale dipende dalla data (antecedente o successiva al 2001) e dal tipo di mutuo (a tasso fisso, variabile o misto).