Se in una famiglia vi è un soggetto riconosciuto portatore di Handicap, e due altri soggetti o più sono lavoratori dipendenti, solo un dipendente può usufruire dei benefici previsti dalla L.104/92. Il lavoratore che usufruisce di questi permessi, per se o per un familiare, ha diritto all'intero stipendio mensile ed alla tredicesima, senza nessuna decurtazione.
I permessi, oltrechè al lavoratore portatore di handicap spettano per l'assistenza dei figli malati ed anch'essi riconosciuti dalla commissione portatori di handicap in base alla L. 104/92 art.33, e per i genitori, per i fratelli, per gli zii o nonni sempre che questi non abbiano altre persone che li assistano.