La disciplina della Società semplice è contenuta nel Codice Civile agli artt. 2251-2290. Tra i vari tipi di Società di persone, la Società semplice è l´unica forma societaria prevista per lo svolgimento di attività lucrative non commerciali e si distingue per la struttura flessibile, per la semplicità delle procedure di costituzione e per l´adattabilità dello schema societario agli interessi dell´imprenditore. Il recesso del socio dalla Società semplice è previsto dal Codice Civile all´art. 2285, che distingue due casi specifici. Nel caso di una società a tempo indeterminato, è sempre possibile per il socio recedere liberamente dalla Società semplice. Nel caso di una società a tempo determinato, invece, il recesso è consentito solo nei casi previsti dal contratto sociale, ovvero qualora sussista giusta causa. Necessario è, dunque, indicare cosa intende la giurisprudenza per "giusta causa", in questo caso definita come una violazione degli obblighi contrattuali o degli obblighi di fedeltà e diligenza, tale da determinare la fine del rapporto di fiducia sottinteso al contratto. Il contratto sociale può regolare le modalità del recesso, ma non può mai escluderlo. L´effetto del recesso si produce dopo tre mesi dalla sua dichiarazione, che può essere anche verbale, mentre nel caso di recesso per giusta causa, l´effetto è immediato. Entro 6 mesi dal recesso, il socio ha diritto alla liquidazione della quota. Non si tratta di una restituzione dei beni conferiti in società, la liquidazione della quota, è, infatti, una somma di denaro pari a quella che il socio avrebbe realizzato in sede di liquidazione della società. I beni conferiti in godimento vengono restituiti al socio solo nel caso in cui il conferimento non riguardi l´intera vita della società. Il socio rimane responsabile per le sole obbligazioni assunte dalla società fino al giorno del recesso.