Come recedere da un conto corrente cointestato in caso di separazione
Introduzione
Quando una coppia decide di separarsi diviene assolutamente necessario prendere delle decisioni relative al destino dei beni materiali in comune, compresi, dunque, i conti correnti congiunti. Eventuali conti di risparmio, investimenti, carte di credito, cassette di sicurezza ed altri beni devono essere infatti distribuiti una volta dichiarato il divorzio. Se si tratta di beni materiali concreti come case, mobili, auto, si tratta di operare una distribuzione equa. Diverso è ciò che accade per quel che riguarda i beni astratti come, ad esempio, un conto corrente cointestato che non può più essere tale, sopratutto in caso di separazione avvenuta per via giudiziale. Analizziamo di seguito come recedere a un conto corrente cointestato in caso di separazione.
Separazione giudiziale
La separazione giudiziale, che rende necessario recedere a un conto corrente cointestato tra i coniugi, può essere richiesta dagli stessi sul fondamento di situazioni tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da esporre a grave pregiudizio l'educazione dei figli. La separazione determina una modificazione del rapporto coniugale, soprattutto con riguardo ai rapporti personali. Tuttavia, è da ritenere che permanga tra i coniugi un rapporto solidaristico, destinato a cessare soltanto con il divorzio. Con la separazione sorge il dovere di sopperire alle esigenze del coniuge economicamente meno provveduto. Al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, infatti, un assegno di mantenimento, dovendosi determinare l'entità della somministrazione in rapporto alle risorse economiche dell'altro coniuge. L'obiettivo è quello di consentire al coniuge economicamente più debole la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto in precedenza. Tuttavia, vista la situazione instabile e precaria del legame matrimoniale in caso di separazione, è bene recedere rispetto ad un conto corrente cointestato per tutelare il patrimonio di entrambi i coniugi.
Conto corrente cointestato
Un conto corrente cointestato necessita della firma di due parti distinte per il suo regolamento. Queste, però, non devono essere obbligatoriamente moglie e marito; infatti, anche tra due soci, o tra un genitore e un figlio, è possibile stipulare questo tipo di accordo ed usufruire degli stessi benefici. L'apertura di un conto corrente cointestato può avvenire sia a firme congiunte che disgiunte. Nel primo caso, tutte le operazioni bancarie avranno bisogno dell'approvazione di entrambe le parti coinvolte, mentre nel secondo caso ogni parte può effettuare qualsiasi tipo di operazione in modo indipendente.
Recesso dal conto corrente a firma congiunta
Gli stessi meccanismi si ripetono qualora si voglia dare inizio ad un recesso dal conto corrente cointestato. Se gli accordi che sono stati stipulati all'apertura prevedono la firma congiunta, allora anche al momento della chiusura sarà necessaria una richiesta, da parte di entrambi i cointestatari, di eliminazione del conto. In questo caso non è infatti possibile procedere in modo indipendente perché nel presentare l'apposito modulo di estinzione dovranno essere presenti le firme di entrambe le parti.
Recesso dal conto corrente a firma disgiunta
Diverso è il caso che riguarda la chiusura di un conto corrente a firme disgiunte, in cui ognuna delle parti può decidere, autonomamente, di ritirarsi senza dover per forza avvisare il cointestatario. In questo caso, è possibile presentare una richiesta di chiusura senza il consenso della controparte, la quale potrà essere avvisata a discrezione dell'utente per vie formali o non. Prima di effettuare questo passo, è bene comunque verificare la presenza di eventuali clausole che potrebbero limitare l'autorità dei singoli cointestatari, onde evitare di incorrere in delle sanzioni amministrative. Tuttavia, anche in questo caso, nonostante tutto, è possibile che sia presente una clausola che impone il consenso di entrambe le parti al momento della richiesta della chiusura del contocorrente.
Diritto di recesso
Resta a questo punto un' unica strada perseguibile: quella relativa all'applicazione del diritto di recesso. Così facendo il cointestatario che lo desidera sarà sempre in grado di svincolarsi dal rapporta creato dall'apertura del conto cointestato, in questo caso sarà la banca a chiedere l'apertura di un nuovo conto. Questa processo può avvenire anche nel caso in cui il conto corrente presenti una firma congiunta. Il risultato di tutto questo sarà quello che vede il recedente completamente svincolato da qualsiasi tipo di responsabilità per il futuro. Sarà comunque necessario giungere ad un comune accordo tra i cointestatari per poter ottenere la liquidazione della parte depositata.