Come quantificare un danno patrimoniale
Introduzione
Il danno patrimoniale è il pregiudizio causato da un fatto illecito o da un inadempimento contrattuale al patrimonio di un soggetto (rispettivamente, soggetto leso o creditore), inteso come il bene o il complesso di beni appartenenti al danneggiato. Il pregiudizio che riguarda i beni è anche definito danno emergente, mentre il pregiudizio all?attività lavorativa o ai redditi del danneggiato è definito lucro cessante. Sotto un diverso profilo, si parla di danno diretto in contrapposizione al danno indiretto, ovvero quello riconducibile causalmente al fatto illecito o all?inadempimento, sebbene non in via immediata. In questa guida illustrerò come quantificare il danno patrimoniale sotto i suoi diversi profili.
Occorrente
- Fatture di acquisto
- Preventivo di riparazione
- Dichiarazioni reddituali degli ultimi tre anni
- Una calcolatrice
- Tabella degli indici di rivalutazione
- Tabella dei tassi di interesse legale
Il danno emergente
La quantificazione del danno emergente (o perdita patrimoniale) avviene attraverso la stima del costo necessario a ripristinare il bene o il patrimonio del danneggiato al momento immediatamente anteriore al sinistro o all?inadempimento. Tale stima può essere effettuata sulla scorta della fattura di acquisto, ovvero di un preventivo di riparazione. Il danno risarcibile corrisponde al minor valore che si ottiene comparando il valore commerciale del bene ed il costo della riparazione. L?importo del danno va rivalutato sulla scorta degli indici ISTAT a far data dal fatto illecito. Va anche maggiorato degli interessi legali dalla data della domanda, sino al saldo effettivo.
Il lucro cessante
Il lucro cessante (o mancato guadagno) viene quantificato con riferimento al valore medio dei redditi degli ultimi tre anni del danneggiato, come risultanti dalle dichiarazioni fiscali. Occorre quindi sommare fra loro i redditi imponibili (come risultanti dal quadro RN) e dividerli per tre. Il reddito medio annuale potrà essere quindi rapportato proporzionalmente al fatto illecito o all?inadempimento, con riferimento rispettivamente alla durata della malattia (inabilità temporanea) del danneggiato, ovvero all?incidenza dell?inadempimento sulla diminuzione reddituale espressa in termini percentuali.
Il danno indiretto
Il danno indiretto è risarcibile solo in particolari condizioni, e soltanto quando è causato da fatto illecito. Infatti, in caso di danno indiretto conseguente ad inadempimento contrattuale, il codice civile ne esclude espressamente la risarcibilità, in quanto non prevedibile al momento della stipula del contratto. La quantificazione del danno indiretto andrà effettuata sulla scorta di un giustificativo di spesa o di perdita patrimoniale, che sia causalmente riconducibile, seppure in via solo mediata, alla condotta illecita del danneggiante.
Consigli
- Danno è qualsiasi pregiudizio al patrimonio, a condizione che si riesca a dimostrarlo e documentarlo