Il danno indiretto è risarcibile solo in particolari condizioni, e soltanto quando è causato da fatto illecito. Infatti, in caso di danno indiretto conseguente ad inadempimento contrattuale, il codice civile ne esclude espressamente la risarcibilità, in quanto non prevedibile al momento della stipula del contratto. La quantificazione del danno indiretto andrà effettuata sulla scorta di un giustificativo di spesa o di perdita patrimoniale, che sia causalmente riconducibile, seppure in via solo mediata, alla condotta illecita del danneggiante.