Il giudizio si concluderà con un atto del giudice amministrativo, col quale quest'ultimo potrà modificare o revocare un atto in contrasto col giudicato, ovvero determinare il contenuto del provvedimento necessario per dare esecuzione alla decisione da attuare o, ancora, sostituirsi all'amministrazione nell'adozione dell'atto stesso (nominando di regola un commissario ad acta per l'esecuzione dell'obbligo derivante dalla sentenza).
Potrà inoltre fissare, salvo che ciò sia manifestamente iniquo e se non sussistano altre ragioni ostative, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, costituendo tale statuizione titolo esecutivo.