Il congedo straordinario dal lavoro, concepito al fine di consentire l'assistenza ad un familiare disabile portatore di handicap grave, è disciplinato nello specifico dal Decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, modificato dal Decreto legislativo 119/2011 art. 42.
Questo beneficio spetta a tutti i lavoratori dipendenti, sia nel settore pubblico che in quello privato, i quali hanno titolo di usufruirne in base ad una classifica che determina l'ordine di prioritá.
Ai termini della Circolare 32/2012 agli aventi diritto al congedo straordinario spettano 2 anni di copertura economica e previdenziale, pari alla retribuzione dell'ultimo mese di lavoro.
L'indennizzo puó essere frazionato anche per singole giornate lavorative, fino ad un massimo di 2 anni, da 365 giorni ciascuno.
Tale beneficio, a stretta norma di legge, può essere interrotto solo ed esclusivamente in 2 casi: per malattia e per maternitá.
Vediamo nello specifico come interrompere il congedo straordinario.