Come integrare fattura intracomunitaria
Introduzione
L'esportazione o la vendita di beni e merci che vengono trasportati dall'Italia in altri paesi dell'UE sono "consegne intracomunitarie" e sono esenti da IVA . Pertanto, non è necessario trasferire l'IVA sulla fattura. L'importazione o l'acquisto di beni o merci da altri paesi dell'UE, nonché la fornitura o l'acquisto di servizi, ovvero "acquisizioni intracomunitarie", sono soggetti all'IVA ma attraverso un meccanismo di "autovalutazione" mediante il quale considera l'operazione come IVA maggiore supportata e IVA addebitata. Quando la vendita è rivolta a privati ??che sono consumatori finali, la vendita è tassata nel paese di origine, ovvero è necessario includere l'IVA corrispondente nelle fatture. Questa guida illustrerà come integrare fattura intracomunitaria. La materia è regolata dalle seguenti disposizioni normative: decreto del Presidente della Repubblica 633/1972, decreto Legge n. 331/93, Legge n. 228/2012 c. D. La Legge di Stabilità 2013 ha recepito nell'ordinamento Nazionale n. la Direttiva (in tema di fatturazione) n. 2010/45/UE.
Occorrente
- Fattura intracomunitaria
- Computer
- Connessione Internet
La fattura intracomunitaria
La particolarità della fattura intracomunitaria è che, se sia come cliente che come fornitore dispongono di un NIF per un operatore intracomunitario, l'IVA non comparirà su di essa.
Come ogni altro, la fattura intracomunitaria deve contenere una serie di elementi. In linea di massima parliamo di: numero della fattura. Tutti devono avere una numerazione correlativa per data e numero.Informazioni su venditore e cliente: nome o ragione sociale e indirizzo. Descrizione dei prodotti e / o servizi.Importo. Come specificato dalla normativa vigente sono considerate operazioni intracomunitarie quelle aventi i seguenti requisiti: devono trattare acquisto di beni o prestazioni di servizi a titolo oneroso; l'operazione deve avvenire tra soggetti passivi Iva, ovvero persone fisiche o giuridiche che operano nell'esercizio di imprese, arti o professioni. L'operazione deve avvenire tra due soggetti residenti in uno dei Paesi dell'Unione Europea.
La normativa di riferimento
Dal 1 Gennaio 2013 sia per gli acquisti che per le cessioni intracomunitarie il momento impositivo coinciderà con l'inizio del trasporto del bene dal Pese di origine verso l'Italia. Entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione (partenza dei beni per l'Italia) il cedente deve emettere fattura. In tale fattura deve essere evidenziato il termine di "operazione non imponibile" annotando anche la normativa di riferimento. Ll soggetto passivo Italiano dopo aver ricevuto dal cedente la fattura deve (entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria) attribuire un numero progressivo al documento. Inoltre deve: integrare il documento con l'indicazione del controvalore in euro del corrispettivo. La conversione deve essere effettuata sulla base del tasso di cambio del giorno dell'operazione.
Il tasso di scambio
In alternativa per tutte le operazione intracomunitarie effettuate nell'anno solare si può far riferimento al tasso di cambio pubblicato dalla Banca Centrale Europea. Indicare l'aliquota IVA per quel determinato tipo di bene in Italia.
La fattura integrata dovrà essere annotata (entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura) nel registro delle fatture di vendita al fine da determinare l'imposta a debito. Inoltre, essa dovrà anche essere annotata nel registro degli acquisti al fine di determinare l'imposta a credito. Tale operazione può essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione ai fini Iva e comunque non dopo i due anni a quello in cui il diritto alla detrazione è insorto.
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Consigli
- puoi verificare se il tuo fornitore o cliente della comunità ha lo stesso codice fiscale consultando un database dell'Agenzia delle Entrate.