Sono poi possibili anche altre tipologie di copertura. Si pensi a polizze di tutela legale, che offrono un indennizzo, solitamente predeterminato, a copertura delle spese legali sostenute per l?esercizio di diffida stragiudiziaria o di azioni giudiziarie. Appetibili potrebbero essere anche forme di payment protection insurance (in specie pagamento del canone e indennità da ritardata consegna ex art. 1591). Ovvero polizze che coprono il rischio di insolvenza del conduttore-debitore rispetto a crediti del locatore. Ben diverse, come abbiamo detto, dalle polizze fideiussorie in cui l?assicuratore o l?istituto di credito non assume un rischio ma contrae un?obbligazione di prestare garanzia. In questo caso l?assicuratore non si obbliga a pagare un debito altrui assumendosi il rischio di una infruttuosa azione di regresso o surroga ex art. 1203, n. 3, ma si obbliga a pagare un indennizzo, commisurato al danno patito dal creditore, nel caso in cui si abbia insolvenza del debitore oppure si abbia un evento futuro ed incerto che incide sulla solvibilità del debitore (perdita del lavoro, malattia grave, crisi di sovraindebitamento ecc.). L?assicuratore coprirebbe la traslazione del rischio creditizio con i premi incassati. In pratica il locatore potrebbe coprirsi dal rischio che un eventuale screening positivo della posizione debito/creditoria del conduttore sia inficiato da un evento successivo imprevedibile (ad esempio la perdita del lavoro) che dà luogo ad una situazione di insolvenza del debitore non dipendente da sua volontà.