Come funziona la dichiarazione dei redditi prodotti all'estero
Introduzione
Con la nascita del fisco di massa è stato introdotto l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi da parte di tutti i contribuenti. Attraverso la dichiarazione il contribuente, mediante la compilazione dei modelli ministeriali approvati per ciascun periodo d'imposta, procede ad una forma di auto accertamento dei redditi percepiti nell'anno di imposta di riferimento, ed alla conseguente autoliquidazione delle imposte versate. In linea generale sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi tutti coloro che nel periodo d'imposta di riferimento abbiano conseguito dei redditi. La normativa fiscale prevede dei casi di esonero dall'obbligo della dichiarazione a favore di contribuenti persone fisiche che abbiano prodotto unicamente redditi esenti o redditi da lavoro dipendente e reddito derivante dall'abitazione principale. La dichiarazione dei redditi va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, se in forma cartacea, o entro il 30 settembre se in forma telematica. Inoltre, è anche riconosciuta la possibilità di revocare e rettificare quanto dichiarato. Tuttavia, un problema sorge quando i redditi del contribuente sono prodotti all'estero. Ecco, dunque, come funziona la dichiarazione dei redditi prodotti all'estero.
Residenza fiscale
Per comprendere come funziona la dichiarazione dei redditi prodotti all'estero bisogna, in primo luogo, comprendere il concetto della residenza fiscale. Tale principio è disciplinato dall'articolo 2, comma 2, del DPR n.917/86, secondo cui: "Ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti nel territorio italiano le persone che per la maggior parte del tempo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile". Dunque, chi abbia residenza fiscale in Italia, in possesso di uno dei requisiti della norma sopracitata, è tenuto a dichiarare, appunto, in Italia tutti i suoi redditi, ovunque essi siano stati percepiti, anche all'estero. Invece, chi non abbia residenza fiscale in Italia, in mancanza dei requisiti stabiliti dalla legge, ma eventualmente produca reddito all'estero, è tenuto a dichiarare e quindi tassare nel nostro Paese soltanto i redditi ivi percepiti.
L'AIRE: anagrafe dei residenti all'estero
Un' importantissima agevolazione prevista in materia di tassazione per coloro che producono reddito all'estero è stata introdotta con la Legge n.470/88. Si tratta, nello specifico, dell'AIRE: ossia, l'anagrafe dei residenti all'estero. In particolare, l'iscrizione all'AIRE, del tutto gratuita, permette al cittadino che da un comune italiano si sia trasferito stabilmente all'estero di pervenire alla cancellazione dell'iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente, appunto, in un comune italiano. In questo modo il cittadino italiano, che abbia esplicitamente manifestato la volontà di risiedere all'estero in modo stabile, può trasferire in un altro paese la sua residenza fiscale, evitando in questo modo di dover effettuare la doppia tassazione dei redditi esteri percepiti. Evitando cioè che la tassazione per i redditi prodotti all'estero avvenga sia in Italia, sia nel paese in cui i redditi siano stati concretamente percepiti.
Credito per imposte estere
Ovviamente, così come avviene in Italia, anche per chi dichiara reddito in un paese straniero è possibile il recupero delle imposte pagate, appunto, all'estero. Esso avviene compilando il quadro CE del Modello Redditi Persone Fisiche. Tuttavia, si consiglia in tale circostanza l'ausilio di un commercialista per il buon esito dell'operazione.