Per comprendere come funziona la dichiarazione dei redditi prodotti all'estero bisogna, in primo luogo, comprendere il concetto della residenza fiscale. Tale principio è disciplinato dall'articolo 2, comma 2, del DPR n.917/86, secondo cui: "Ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti nel territorio italiano le persone che per la maggior parte del tempo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile". Dunque, chi abbia residenza fiscale in Italia, in possesso di uno dei requisiti della norma sopracitata, è tenuto a dichiarare, appunto, in Italia tutti i suoi redditi, ovunque essi siano stati percepiti, anche all'estero. Invece, chi non abbia residenza fiscale in Italia, in mancanza dei requisiti stabiliti dalla legge, ma eventualmente produca reddito all'estero, è tenuto a dichiarare e quindi tassare nel nostro Paese soltanto i redditi ivi percepiti.