Come fare la rinuncia all'eredità
Introduzione
Alzi la mano chi non ha sognato almeno una volta nella vita di ricevere una lettera nella quale un notaio, o un altro funzionario pubblico, ci comunicava il lascito o meglio, l'eredità, ricevuta da un fantomatico e sconosciuto zio d'America. Ovviamente questo zio d'America aveva scelto proprio noi, per ragioni sconosciuti ma poco importanti (l'importante è che ci abbia scelti). Ovviamente lo zio, anzi lo Zio con la zeta maiuscola (dato ciò che ci ha lasciato), aveva fatto fortuna degli Stati Uniti o in altri paesi oltreoceano e aveva deciso, proprio sul finire dei suoi giorni terreni, di destinare al lontano parente (chissà di quante generazioni fa) tutti i suoi averi. Ovviamente lo Zio d'America aveva accumulato tante ricchezze, così tante da risolvere per sempre tutti i nostri problemi economici. Ovviamente ...Quello che forse non tutti sanno è che un'eredità può essere accettata oppure visi può rinunciare. Già, ma perché rinunciarvi? Dopo aver destinato un doveroso minuto di silenzio allo Zio d'America è il caso di verificare che lo stesso ci stia lasciando davvero qualcosa che val la pena di ereditare e non che, invece, ci metta in difficoltà o ci costi più in tasse o altro. Tra i vari temi che toccheremo, vedremo meglio le motivazioni che possono portare a decidere di rinunciare ad una eredità. Forniremo inoltre qualche riferimento ad articoli del codice civile, il tutto per rispondere alla domanda: come fare per rinunciare all'eredità?
Documenti necessari
Qualora prendeste la decisione di rinunciare ad una eredità, la prima cosa da fare è quella di stabilire se eseguire tale rinuncia (con buona pace dello Zio d'America) presso uno studio notarile di propria fiducia, oppure se rivolgersi alla Cancelleria del Tribunale di residenza. Nel caso in cui si dovesse decidere di rinunciare ad una eredità oppure ad una parte di essa (altro caso esplicitamente previsto dalla legge per casi particolari da approfondire attraverso i parere di un notaio) presso la Cancelleria del Tribunale di residenza, si tratta di presentare una richiesta scritta agli uffici appositi. In alternativa, come anticipato, si può avanzare, presso un notaio, una dichiarazione nella quale si sottoscriva l'intenzione di rinuncia all'eredità. Per poter fare la rinuncia è necessario avere a disposizione tutta una serie di documenti (e prepararsi ad affrontare alcuni costi, non marginali, che tratteremo più avanti). Uno di questi è il certificato di morte in carta libera della persona che ha lasciato l'eredità.
Costi
Un altro documento necessario è la marca da bollo da 14,62 euro, a cui aggiungere una marca da 7,08 euro (che dovrà essere applicata sulla copia dell'atto), nel caso in cui venisse rilasciato entro cinque giorni dalla presentazione della rinuncia. Se avete l'intenzione che la copia dell'atto vi venga rilasciata nel giorno stesso della vostra richiesta il costo della marca da bollo sale ad euro 21,24.
Terminati i costi? Assolutamente no. Bisogna infatti tenere in considerazione che la rinuncia all'eredità prevede una tassa di registrazione, il cui ammontare è pari ad euro 168,00. Questo importo dovrà essere versato, avvalendosi del modello F23, presso un qualunque ufficio postale oppure bancario. Importante: l'importo relativo all'imposta di registro deve essere pagata da ciascun soggetto che rinuncia all'eredità stessa.
La cancelleria del tribunale
Nel caso in cui la vostra intenzione è quella di presentare la vostra rinuncia presso la Cancelleria del Tribunale di residenza, è consigliabile prendere appuntamento presso la stessa per tempo, dato i tempi di attesa. Si sconsiglia a riguardo di presentarsi senza appuntamento, onde evitare di dover ritornare varie volte presso tali uffici. Una volta preso l'appuntamento, presentandosi ovviamente con tutti i documenti necessari e pagando quanto richiesto dalla legge (le marche da bollo vanno acquistate prima) per la pratica di rinuncia all'eredità, si riuscirà a concludere la propria pratica nella stessa giornata.
Approfondimenti
Vediamo, ora, alcuni approfondimenti. Questo tipo di rinuncia rappresenta un atto con il quale il chiamato (ovvero l?erede) dichiara di non volere acquistare l'eredità, ad esempio perché i debiti del defunto sono superiori rispetto ai crediti. In questa maniera egli fa cessare gli effetti verificatisi nei suoi confronti a seguito dell'apertura della successione e rimane, pertanto, completamente estraneo alla stessa, con la conseguenza, tra l?altro, che nessun creditore potrà rivolgersi a lui per il pagamento dei debiti ereditari. La rinuncia all'eredità deve essere avanzata con una precisa dichiarazione. Precisamente, deve avvenire con ricevuta da un Notaio oppure con ricevuta dal Cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (Cancelleria della Volontaria Giurisdizione). La dichiarazione deve essere inserita nel Registro delle successioni conservato nel medesimo Tribunale.
Curiosità
A questo punto, possiamo affrontare una curiosità che non tutti sanno. La dichiarazione di rinuncia non deve prevedere alcuna condizione. Ad esempio, non si può dichiarare ?rinuncio all?eredità a condizione che Tizio venda a Caio i suoi gioielli? o "rinuncio all'eredità se lo fa anche mio cugino". Inoltre la rinuncia non deve prevedere alcun vincolo temporale; a titolo di esempio non si può dichiarare ?rinuncio all?eredità fino al 31.12.2020?. In caso contrario, la dichiarazione è nulla, ossia non produce alcun effetto. Se la rinuncia viene effettuata dietro corrispettivo oppure a favore di soltanto alcuni degli altri soggetti chiamati all?eredità, questo comporta l?effetto contrario, ossia l?accettazione dell?eredità.
Nozioni conclusive
Per concludere, vi riportiamo altre nozioni fondamentali. Entro quando va fatta questa richiesta? Secondo l?articolo 480 del Codice Civile il diritto di accettare - e quindi di rinunciare all'eredità - si prescrive (cioè può essere esercitato) in dieci anni dal giorno della morte del defunto. In caso di accertamento giudiziale dello stato di figlio, tuttavia, il termine decennale inizia a decorrere dal passaggio in giudicato della relativa sentenza (secondo l'articolo 480, 2° comma, Codice Civile). Il termine di 10 anni può essere tuttavia abbreviato. In buona sostanza, chiunque vi ha interesse (ad esempio, un creditore personale del chiamato) può chiedere al Tribunale del luogo dove si aperta la successione che sia fissato un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta oppure rinuncia all'eredità (azione c. D. ?interrogatoria?). Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare o di rinunciare all?eredità (secondo l'articolo 481 Codice Civile).
Consigli
- In caso di dubbi rivolgersi ad un esperto in materia