Se il coltivatore non risponde, il proprietario del fondo sarà libero di venderlo; qualora sia quest'ultimo a non inviare la comunicazione di vendita al coltivatore (impedendogli di far valere la sua "prelazione agraria", poiché non viene messo a conoscenza dell'alienazione), egli potrà esercitare il cosiddetto "retratto", ossia conseguire la proprietà del fondo anche contro l'acquirente.