Come esercitare il diritto di prelazione agraria
Introduzione
L'articolo 47 della Costituzione Italiana prevede che l'accesso alla proprietà della terra sia favorito da parte della persona che provvede direttamente alla propria coltivazione: questa disposizione costituzionale venne introdotta a favore dell'affittuario coltivatore direttore, del mezzadro, del colono e del coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti.
La cosiddetta "prelazione agraria" stabilisce che siano prediletti tali soggetti a qualsiasi terzo, a parità di condizioni, in caso di trasferimento del fondo a titolo oneroso: nella presente esaustiva e rapida guida che vi consiglio di andare a leggere molto attentamente nei passaggi susseguenti, vi indicherò bene come bisogna esercitare correttamente questo diritto costituzionale.
Occorrente
- Raccomandata con ricevuta di ritorno
- Denaro
- Avvocato (eventuale)
- PC o smartphone
- Connessione internet
Fare la raccomandata
La comunicazione necessaria per esercitare la "prelazione agraria" deve essere compiuta mediante una raccomandata con ricevuta di ritorno, nella quale si dovranno indicare tutte le condizioni di vendita previste.
Procedendo in questa maniera, il coltivatore avrà la possibilità di riuscire a far valere il proprio diritto di prelazione, ovvero subentrare all'acquirente alle stesse condizioni, entro un termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della lettera postale. All'inquilino (affittuario) dell'alloggio o per uso diverso da quello abitativo, sono altresì riconosciuti i diritti di prelazione e di recesso nel solo caso di vendita dell'immobile. Pertanto, il locatario può esercitare una prova di funzionamento entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione di vendere e delle condizioni della vendita. In caso di diritto di recesso, il termine sarà anche di 30 giorni. Naturalmente, questi termini consentono la validità degli accordi di rinuncia del conduttore al suo diritto di prelazione e recesso nei contratti di locazione di durata superiore a 5 anni.
Inviare la raccomandata
Per riuscire ad esercitare la propria "prelazione agraria", a sua volta, il coltivatore dovrà semplicemente inviare al proprietario del fondo una raccomandata con ricevuta di ritorno (nella quale dichiari la volontà di far valere il suo diritto costituzionale) e procedere al pagamento del prezzo concordato.
Esercitare il retratto
Se il coltivatore non risponde, il proprietario del fondo sarà libero di venderlo; qualora sia quest'ultimo a non inviare la comunicazione di vendita al coltivatore (impedendogli di far valere la sua "prelazione agraria", poiché non viene messo a conoscenza dell'alienazione), egli potrà esercitare il cosiddetto "retratto", ossia conseguire la proprietà del fondo anche contro l'acquirente.
Chiedere il trasferimento
Il diritto di riscatto dev'essere fatto valere entro 12 mesi, a cominciare dalla trascrizione del contratto di vendita.
Per esercitare il cosiddetto "retratto", il coltivatore potrà rivolgersi ad un avvocato, che provvederà alla messa in mora del venditore e dell'acquirente, chiedendo il trasferimento della proprietà del fondo e minacciando delle sanzioni amministrative. Per quanto riguarda la procedura, si precisa che il retrattore può avvalersi del suo diritto solo rimborsando all'acquirente il prezzo della vendita, le spese di contratto, e le spese necessarie ed utili sostenute dall'acquirente nella cosa. Inoltre, c'è la specialità che insieme al reclamo il riavvolgitore deve accompagnare un documento che attesti che il prezzo del bene è stato registrato. Il prezzo da consegnare sarà quello effettivamente pagato dall'acquirente, e non l'atto. Qualora la cosa fosse stata venduta o trasmessa ai successivi acquirenti, la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie, sebbene vi siano anche sentenze contrarie, intendono che essa sarà esercitata nei confronti dell'ultimo acquirente, non essendo necessario citare in giudizio i precedenti.
Pagare il riscatto
Qualora avvenga il riscatto, il coltivatore dovrà versare il prezzo che l'acquirente iniziale ha versato con la stipulazione della compravendita, entro 3 mesi dall'esercizio del cosiddetto "retratto": passati i seguenti termini, se il coltivatore non provvede al pagamento, egli perderà ciascun diritto e il fondo rimarrà di proprietà del primo acquirente.
Consigli
- Si tratta, tra l'altro, di alcuni presupposti inseriti nel Codice Civile e in alcune leggi civili speciali, che prevedono la facoltà di esercitare i diritti di prelazione e di recesso.