Come stabilito dalla legge, soltanto l'inquilino ha la facoltà di recedere in qualunque momento dal contratto d'affitto. Tale possibilità viene definita recesso legale del conduttore. Il recesso può essere richiesto in merito a locazioni di tipo abitativo, locazioni di tipo commerciale ed inoltre tutte le locazioni regolate da natura transitoria. Il recesso dovrà essere chiesto dal conduttore sei mesi dalla data in cui lo stesso intende lasciare l'immobile, anche nel caso di contratti di natura transitoria. Il conduttore dovrà dunque inviare la richiesta di recesso per iscritto tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Detta richiesta dovrà riportare i dati anagrafici del conduttore, la richiesta di soluzione anticipata, la motivazione della richiesta medesima ed infine le tempistiche di rilascio dell'immobile. L'inquilino sarà quindi tenuto a corrispondere i canoni di locazione sino all'effettivo rilascio dell'immobile e a tale scopo non potrà essere utilizzata la cauzione versata, la quale verrà restituita soltanto al momento della risoluzione del contratto. Quando l'affitto riguarda immobili ad uso commerciale, va detto che questi hanno una durata di 6+6 (9+9 per gli hotel), e che la lettera di disdetta deve essere inviata con 12 mesi di anticipo (18 per gli hotel), anche se non è obbligatoria la motivazione. Esistono, infine, contratti di locazione di natura transitoria, la cui durata non può mai superare i 18 mesi, che richiedono tempi, per la disdetta anticipata, di soli 3 mesi.