A questo punto, si possono aprire due strade: la prima, si verifica quando il debitore si limita alla sola contestazione della firma e aspetta la risposta del creditore. Quest'ultimo soggetto, infatti, potrebbe accogliere l'istanza del richiedente e non procedere con l'ingiunzione di acquisto di quel determinato bene per il quale risulta apposta una firma contestata. In quest'ultimo caso, il problema risulterà felicemente risolto. In altri casi, tuttavia, il creditore potrebbe però avviare una causa verso il debitore o presentare nei suoi confronti un decreto ingiuntivo. In sede legale, quindi, il debitore dovrà dimostrare (redigendo l'apposito atto di costituzione) che la firma non è la propria.