Come dare le dimissioni da amministratore di una società
Introduzione
È necessario essere al corrente che l'amministratore delegato di una società rientra nel consiglio di amministrazione di una società. All'amministratore stesso, nello specifico, vengono delegati alcuni importanti poteri. Si tratta di un ruolo abbastanza rilevante, all'interno dell'azienda, dal momento che a tale componente spettano le decisioni più delicate. Può accadere, per un motivo oppure per un altro, che questa figura professionale abbia l'intenzione di dimettersi da questo tipo di incarico. In questa semplice ed esauriente guida, passo dopo passo, vi forniremo tutte quante le indicazioni utili su come dare le dimissioni da amministratore di una società.
Comunicazione delle dimissioni
La prima cosa da fare per rassegnare le dimissioni è comunicare all'assemblea questa intenzione. La comunicazione avviene attraverso posta raccomandata con ricevuta di ritorno, e si effettua con un anticipo che permetta alla società di trovare un altro amministratore. L'amministratore dimissionario convoca quindi un'assemblea ordinaria dove indicherà come punto dell'ordine del giorno le proprie dimissioni. A queste seguirà la nomina del sostituto.
Presentazione delle dimissioni in assemblea
Durante l'assemblea l'amministratore presenta la lettera di dimissioni e spiega quali sono i motivi che l'hanno indotto a questa scelta. Invia quindi, come già detto prima, la lettera sotto forma di posta raccomandata con ricevuta di ritorno alla società, dove deve riportare anche il termine entro cui le dimissioni diventeranno effettive.
Se il consiglio di amministrazione è composto da tre amministratori, amministratore dimissionario compreso, le dimissioni avranno invece effetto immediato.
Il consiglio comunque rimane in carica e può svolgere le proprie funzioni in maniera valida.
La nomina del nuovo amministratore deve avvenire, in ogni caso, il prima possibile e bisogna sottoporre la ratifica alla prima assemblea utile.
Dimissioni dell'amministratore unico
Nel caso in cui la carica del dimissionario sia di amministratore unico, le dimissioni non potranno avere efficacia immediata e la sostituzione dovrà essere rimessa all'assemblea. Di conseguenza, l'amministratore dovrà rimanere in carica a tutti gli effetti fino alla nomina di un altro amministratore da parte dell'assemblea.
Dimissioni rassegnate dalla maggioranza del consiglio di amministrazione
Nell'ipotesi, invece, in cui le dimissioni vengano rassegnate dalla maggioranza del consiglio di amministrazione, in tal caso di due membri su tre, si renderà obbligatorio comunicare questa variazione direttamente all'Agenzia delle Entrate, nonché alla cosiddetta CCIAA (ossia la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) e a tutti quanti gli enti e gli organi presso i quali il vecchio amministratore era accreditato.