Come costituire una cooperativa edilizia
Introduzione
Questa guida illustra il processo per la costituzione di una cooperativa edilizia, come previsto dalla legge.
È una forma associativa vantaggiosa principalmente dal lato economico; infatti le cooperative diminuiscono il rischio dell'attività imprenditoriale. Questa forma giuridica non è di recente formazione, ma con il passare del tempo la cooperativa è diventata il motore trainante nel campo dell'imprenditoria.
Vediamo quindi come costituire una cooperativa edilizia.
La cooperativa edilizia non è altro che una semplice società, quindi un'impresa formata da più soggetti, che ha il carattere dello scopo mutualistico (così come riportato nel Codice Civile all'articolo 2511). Uno dei requisiti fondamentali per la costituzione è il numero dei soci, i quali devono essere almeno tre. Il vantaggio primario in questa forma di cooperazione consiste nell'instaurazione di un rapporto di scambio tra individui a condizioni più vantaggiose di quelle presenti sul libero mercato.
Le cooperative, secondo la vigente legislazione sono di tre tipi: di utenza, di lavoro e di supporto. La cooperativa edilizia, oggetto di questa guida, si inquadra nella tipologia di "utenza" ed ha il compito di soddisfare un bisogno: quello abitativo realizzando edifici o interi complessi residenziali. Questi appartamenti vengono poi assegnati ai soci secondo regole prestabilite. In questo modo si risolve il problema del difficile accesso alla casa sul libero mercato, che interessa migliaia di famiglie.
Come si forma una cooperativa edilizia? Con un vero e proprio atto pubblico, denominato atto costitutivo, redatto e firmato da un notaio. Esso contiene lo "statuto" della società cooperativa. Nell'atto sono annotate le generalità di tutti i soci, la loro professione (in caso di persone giuridiche la denominazione sociale e i dati del delegato che le rappresenta) e le relative cariche tra cui presidente, vice presidente, consiglio di amministrazione ed eventuale collegio sindacale. Lo statuto è il documento che fissa le regole generali della società. In esso sono indicati: la denominazione sociale, la sede e la durata della società, nonché le caratteristiche specifiche della cooperativa che si sta costituendo.
Dopo la redazione dell'atto costitutivo, il notaio effettua il deposito presso il "Registro delle Imprese" in cui la cooperativa ha la sede legale. Contestualmente avviene l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese Cooperative, presso il Ministero delle Attività Produttive.
A questo punto la cooperativa edilizia risulta costituita a tutti gli effetti di legge e può esercitare liberamente la propria attività.