Come contestare le spese di un condominio
Introduzione
L'approvazione delle spese di un condominio da parte dei singoli condomini riuniti in assemblea, è causa frequente di discussioni. Non sempre ogni spesa è chiara, spesso sembra gonfiata e soprattutto inutile. Durante un'assemblea di condominio, l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo di spesa può generare dei veri e propri alterchi tra i condomini e l'amministratore e tra i condomini stessi. Naturalmente ciò è comprensibile in tempi duri come quelli di oggi, dove affrontare delle spese extra risulta davvero faticoso. Tuttavia non bisogna dimenticare che per salvaguardare le parti comuni di un condominio, alcune spese sono purtroppo indispensabili. Ma ora vediamo come contestare le spese di un condominio.
Occorrente
- Tempestività nella contestazione
- Attenzione durante l'assemblea condominiale
- Civiltà
La prima cosa che bisogna sapere, è che in un'assemblea condominiale, i condomini dissenzienti non possono contestare una spesa che giudicano inutile e sottrarsi così al relativo pagamento se è stata precedentemente approvata dall'assemblea. In sede di discussione possono solo far notare i profili di superfluità di una spesa e sperare di trovare più alleati possibile. Se infatti la spesa viene poi approvata in assemblea, essa viene ripartita tra i singoli condomini in ragione della loro quota millesimale di proprietà ed anche i condomini dissenzienti devono partecipare e contribuire con la loro quota, non potendosi sottrarre a quanto deciso dalla maggioranza.
Non bisogna sottovalutare che, come previsto dal Codice Civile, le spese condominiali vengono suddivise tra tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà. Una volta conosciuta la spesa da sostenere, pertanto, si può solo controllare che essa sia stata divisa tra i condomini nel giusto modo e perciò rispettosa delle quote millesimali. Capita spesso, ad esempio, che la richiesta di un pagamento da parte dell'amministratore, avvenga sul rendiconto di gestione e sia suddivisa in parti uguali su decisione della maggioranza dell'assemblea. In questo caso un condomino che abbia una piccola quota di proprietà sarà svantaggiato dalla divisione equanime rispetto a chi ha, per esempio, due o tre appartamenti. Costui però può tranquillamente opporsi a siffatta decisione appellandosi all'art. 1123 c. C., primo comma, secondo il quale le spese devono essere suddivise in base ai millesimi di proprietà.
Ogni contestazione da parte del condomino deve avvenire comunque in forma scritta e tempestiva entro 30 giorni dalla data dell'assemblea che contiene la delibera in questione. Anche nel caso in cui le somme non sono state accettate e sottoscritte dallo stesso condomino in sede di assemblea, dovranno essere comunque obbligatoriamente saldate perché risultanti da un rendiconto consuntivo. Quindi, per sicurezza, bisognerebbe prestare molta attenzione in sede assembleare e opporsi all'approvazione del rendiconto per avere la possibilità di impugnarlo. Lo stesso dicasi per la successiva delibera con cui si approva il rendiconto a maggioranza.
Nel caso in cui, invece, la richiesta venga effettuata direttamente dall'amministratore, che, per esempio avrebbe potuto avere la necessità di effettuare alcuni interventi urgenti, questi ha il dovere di esibire tutti i documenti che giustificano la richiesta di denaro e, se i condomini non ritengono opportuna la spesa, è necessario contestarla immediatamente chiedendo formalmente un'assemblea che possa risolvere la questione e chiarire ogni tipo di diverbio.
Consigli
- L'ideale, come in ogni piccola lite, è restare calmi affermando le proprie idee per far sì che gli altri ci ascoltino con attenzione e non superficialmente.