Come contabilizzare l'imposta di bollo
Introduzione
Il sistema italiano prevede l'imposta di bollo, ovvero un'imposta fiscale che va applicata alla produzione richiesta o su presentazione di determinati documenti. Si tratta di pagamenti obbligatori versati dalle amministrazioni pubbliche che conferiscono il diritto a ricevere un futuro beneficio sociale (potenziale). Essi vengono applicati su indennità e integrazioni assicurative contro la disoccupazione, indennità per infortuni e malattia, pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, assegni familiari, rimborsi per spese mediche e ospedaliere o fornitura di servizi ospedalieri o medici. L' imposta di bollo può essere riscossa sia dai dipendenti che dai datori di lavoro. Tali pagamenti sono generalmente destinati al finanziamento delle prestazioni sociali e sono spesso corrisposti a quelle istituzioni dell'amministrazione pubblica che forniscono tali benefici. In questo modo, utilizzando la carta bollata o applicando le marche da bollo, si versano all'Erario l'importo dei valori bollati acquistati. In questa guida approfondiremo come si deve contabilizzare l'imposta di bollo.
Occorrente
- Registro contabile
- Calcolatrice
I metodi di pagamento
Taluni atti e documenti, per assumere valore legale, devono essere assoggettati all'imposta di bollo nella misura e secondo le modalità previste dalle tabelle indicate dal DPR 642/72. Si pensi, ad esempio, alle fatture esenti da imposta sul valore aggiunto di importo superiore ad euro 77,47 sulle quali va applicata una marca da bollo del valore di euro 1,81. Esistono diversi metodi di pagamento dell'imposta di bollo: in modo ordinario, mediante carta bollata; in modo straordinario: tramite marche da bollo; in modo virtuale, che consiste nel pagamento dell'imposta all'amministrazione finanziaria attraverso altri uffici autorizzati, oppure con versamento su c/c postale.
La soglia minima
Con la vigente aliquota del 2 per mille, risulteranno avvantaggiati i rapporti aventi un ammontare inferiore a 17.100 euro. L?eliminazione della soglia minima del tributo applicabile comporta comunque che per calcolare in ogni caso l?imposta in misura percentuale, tenendo presente che ? ai sensi dei commi secondo e terzo dell?art. 3 del DPR n. 642/1972 ? l?importo dovuto non può risultare inferiore ad un euro (fino quindi ad un imponibile di 500 euro) e che le frazioni degli importi dell?imposta di bollo dovuta in misura proporzionale sono arrotondate ad euro 0,10 per difetto o per eccesso a seconda che si tratti, rispettivamente, di frazioni fino ad euro 0,05 o superiori ad euro 0,05.
La rilevazione contabile
Mentre la rilevazione contabile in partita doppia avviene sempre con il criterio di «cassa», ovvero si effettuano le registrazioni contabili al momento del pagamento dell'imposta di bollo, ai fini della predisposizione del bilancio è necessario applicare correttamente il principio della competenza, e quindi addebitare al conto economico soltanto le imposte di bollo effettivamente imputabili all'esercizio. Una persona fisica iscritta al Registro della popolazione residente per meno di 183 giorni in un anno solare è generalmente considerata non residente ai fini fiscali (sebbene debbano essere presi in considerazione altri fattori) ed è quindi soggetta a tassazione solo in data Reddito da fonte italiana.
La contabilizzazione degli importi
Si immagini il seguente esempio. Vengono acquistate marche da bollo per complessivi euro 1.000 e ne vengono utilizzate euro 250 per atti giudiziari.
La scrittura da fare al momento dell'acquisto è Cassa valori bollati a Cassa 1.000
Al momento dell'utilizzo la scrittura da fare è, invece, Imposte di bollo a Cassa valori bollati 250
Il conto "Cassa valori bollati" deve essere incluso nell'attivo dello stato patrimoniale tra le disponibilità liquide, mentre il conto "imposte di bollo" va riepilogato nel conto economico tra gli oneri diversi.