Come comportarsi davanti a una cambiale insoluta
Introduzione
Al giorno d'oggi capita molto spesso che si presenta la problematica della cambiale insoluta, specialmente in un periodo come quello attuale in cui la gente ha una bassa capacità di generare reddito e quindi si trova in difficoltà economiche tali da non poter far fronte al pagamento del suddetto titolo al portatore. Quando vi trovate davanti una cambiale non pagata avrete in mano un cosiddetto "titolo esecutivo", che ha la medesima efficacia di una sentenza emessa da un giudice. In riferimento a ciò, nei passi successivi della guida ci sono alcuni consigli su come comportarsi qualora siate i beneficiari di una cambiale insoluta e quindi non avete ricevuto il pagamento da parte del vostro debitore.
Occorrente
- Cambiale insoluta
- Azioni legali
Eseguire un protesto entro 48 ore
Le istruzioni che potrete conoscere andando a leggere attentamente i vari passaggi della guida sono valide non soltanto per i cosiddetti "pagherò", ma anche per le "cambiali tratte". L'operazione iniziale necessaria da compiere quando ci si trova con una cambiale insoluta è di impugnarla davanti ad un pubblico ufficiale, ovvero eseguire un protesto per il mancato pagamento del seguente titolo di credito. Questo atto però dovrà obbligatoriamente essere effettuato entro e non oltre 48 ore lavorative successive alla scadenza della cambiale non pagata. Il debitore a sua volta può pagarla successivamente, ma con un aggravio di spese oltre che con l'iscrizione nella lista dei cattivi pagatori.
Rivolgersi ad un legale
Se il primo tentativo fornisce un risultato negativo bisognerà rivolgersi ad un legale e intraprendere delle azioni cambiarie, ovvero dei procedimenti legali che potrebbero essere fatti verso il debitore (emittente del "pagherò") e gli intermediari (eventuali avallanti della "cambiale tratta"). Nei seguenti casi, potrete vedere che esiste una specie di "solidarietà" fra il debitore (obbligato principale) e gli intermediari che favoriscono l'emissione del titolo di credito in oggetto a proprio favore (obbligati di regresso). Le azioni cambiarie concluderanno il proprio effetto quando la vendita dei beni pignorati al debitore inadempiente raggiungeranno la somma di denaro necessaria a rimborsare il beneficiario della cambiale insoluta. In ordine temporale, la seguente vendita è preceduta dall'atto di precetto, ossia l'intimazione al debitore di provvedere al pagamento dovuto dalla disposizione di un "inventario" dei beni che andranno venduti da parte di un pubblico ufficiale e infine dal pignoramento degli stessi.
Optare per l'azione indiretta
Essendo la cambiale un titolo esecutivo chi ne riceve una insoluta può anche optare per l'azione indiretta. Nello specifico si tratta di procedere anche verso coloro che l'hanno ricevuta in qualità di "giranti" quando cioè prendono la cambiale a pagamento di spese dovute da parte del soggetto intestatario della stessa. Per poter eseguire tale azione è tuttavia importante procedere prima con la compilazione dell'atto di protesto rivolto ovviamente all'intestatario della cambiale e non a coloro che hanno apposto le girate. Tale azione per legge si prescrive in 1 anno dal protesto altrimenti cade a sua volta in prescrizione. Il soggetto firmatario della cambiale non pagata anche in questo caso è tenuto a far fronte alle spese aggiuntive e agli interessi di mora oltre ovviamente all'importo della cambiale stessa. Se anche tale azione risulta infruttuosa, si può optare per un decreto ingiuntivo che comporta il risarcimento via tribunale quindi con azione di pignoramento dei beni equivalenti al valore della cambiale e che comunque viene stabilito da un giudice.