Introduzione
Con il termine aspettativa, ci si riferisce all'abbandono dell'attività lavorativa per un determinato periodo di tempo senza, per questo, perdere il posto. Le motivazioni possono essere di differente tipo e il tempo della 'pausa' può essere vario, ma ogni volta deve rispettare i requisiti di chi la richiede. Inoltre, la legge stabilisce limiti e vincoli precisi nei singoli CCNL. Se avete, quindi, la necessità di 'congelare' momentaneamente il vostro lavoro, leggendo questa guida potrete informarvi per sapere come chiedere l'aspettativa. Buona lettura!
L'aspettativa per esigenze formative
Ai lavoratori in forza da almeno cinque anni che abbiano esigenze formative, la legge consente loro di poter fare richiesta di un lasso di tempo di aspettativa non retribuita diretto al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, e all'adesione ad attività formative diverse da quelle previste dalla propria posizione lavorativa. Il periodo, continuativo o frazionato, non può superare gli undici mesi nell?arco dell?intera carriera lavorativa. Durante questo tempo, non matura l?anzianità di servizio. La contrattazione collettiva ha il compito di individuare il numero massimo di lavoratori che ne può fare uso, oltre alla possibilità di intervenire con condizioni di maggior favore.
L'aspettativa per motivi di salute
I lavoratori tossicodipendenti impiegati a tempo indeterminato, così come i loro familiari, possono ottenere un tempo di aspettativa non retribuito della durata complessiva di tre anni, per prendere parte o assistere duranti i programmi terapeutici e di riabilitazione. Lo stato di tossicodipendenza deve essere verificata e validata dal SERT presente in ogni ASL. E? legittima la previsione dei contratti collettivi che prevedono una durata inferiore per l?aspettativa elargita ai familiari (per esempio: tre mesi continuativi, a fronte di tre anni riconosciuti al lavoratore tossicodipendente).
L'aspettativa per problemi in famiglia
Nel caso in cui si verificassero gravi problemi in famiglia, il lavoratore può ottenere un congedo non retribuito per eventi legati alla propria situazione personale oppure a quella del convivente, dei parenti o affini entro il terzo grado disabili (anche non conviventi), del coniuge (o parte dell?unione civile), dei figli (anche adottivi), dei genitori, degli adottanti, dei generi e delle nuore, del suocero e della suocera, dei fratelli e delle sorelle. I motivi per cui richiedere l'aspettativa sono il decesso di uno dei soggetti citati, l?assistenza di uno dei soggetti citati, il grave disagio personale in cui si imbatte il dipendente stesso, le patologie acute o croniche che conferiscono temporanea o permanente riduzione dell?autonomia personale, l'assistenza continua o frequenti monitoraggi clinici, la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario. Il permesso dura al massimo due anni in tutta la carriera lavorativa, continuativi o frazionati.
L'aspettativa per cariche sindacali
L?aspettativa dal lavoro è concessa anche ai dipendenti che ricoprono cariche sindacali. Questo periodo di aspettativa non retribuita (art. 31 L. 300/70) spetta ai responsabili e ai direttori chiamati a ricoprire una carica sindacale provinciale o nazionale, per tutta la durata del loro mandato. Tale lasso di tempo serve ai fini dell?accredito dei contributi utili per la pensione.
L'aspettativa per cariche pubbliche elettive
La legge prevede periodi di aspettativa anche per le persone chiamate a ricoprire cariche pubbliche, come i dipendenti privati eletti membri del Parlamento nazionale o europeo, membri dell?Assemblea regionale e nelle amministrazioni locali. Durante questo lasso di tempo, il lavoratore conserva il proprio posto lavorativo, oltre alla maturazione dell?anzianità di servizio, e al riconoscimento ai fini pensionistici. Norme particolari sono destinato a soggetti come sindaci, presidenti di provincia, presidenti di comunità montane, presidenti di unioni di comuni e di consorzi tra enti locali, assessori provinciali e assessori di comuni con più di diecimila abitanti, presidenti di consigli comunali con più di cinquantamila abitanti e presidenti dei consigli provinciali, presidenti dei consigli circoscrizionali: per queste cariche, l?amministrazione provvede a versare, durante il mandato, i contributi previdenziali e i premi INAIL e rimborsa al datore di lavoro la quota annua di TFR maturata nel limite di 1/12 dell?indennità di carica, mentre il residuo spetta al lavoratore.
La richiesta dell'aspettativa
Per fare richiesta dell?aspettativa dal lavoro, bisogna seguire un iter burocratico che cambia a seconda della motivazione per la quale si vuole usufruire dell?astensione. Se per ragioni di salute, personali o di un membro della famiglia, oppure in caso di assistenza a un familiare portatore di handicap, bisognerà certificare la sussistenza della condizione medica agli organi preposti, nello specifico all?INPS. Per inoltrare la domanda, consigliamo il supporto di un patronato. In ogni caso, l'iter generalmente prevede che il lavoratore presenti all'Ufficio del Personale, la domanda di aspettativa indicando esattamente la durata del periodo di congedo con un preavviso prestabilito e variabile secondo quanto prevede il CCNL di riferimento. Si avrà una risposta scritta dall'azienda, entro un tempo prestabilito e variabile, sempre secondo ciò che prevede il CCNL in questione.