La prima cosa da sapere è che il diritto di abitazione può essere costituito attraverso un testamento (contenente un legato), contratto o usucapione. Il primo consiste in un vero e proprio lascito del diritto da parte del defunto, che decide di lasciare la nuda proprietà nell'asse ereditario, limitandola con un diritto di abitazione. In questo caso l'acquisto si verifica a titolo originario, per causa di morte. La seconda modalità è il negozio giuridico fra le parti. La terza, invece, avviene per effetto del possesso continuato e protratto della casa, per un periodo di tempo stabilito per legge. È per questo motivo che, nei primi due casi, è necessario rivolgersi ad un notaio (che pubblichi il testamento e formi un atto pubblico o una scrittura privata autenticata), o a un avvocato nell'ultimo caso (che promuova un procedimento di mediazione, ovvero un giudizio civile).