Come calcolare l'imposta di soggiorno
Introduzione
L'imposta di soggiorno è una tassa, introdotta dall'art. 4 del D. L. N. 23/2011, che un governo locale pone a carico di coloro che alloggiano in strutture ricettive Italiane; nota anche come tassa di soggiorno o tassa di pernottamento.
Calcolare l'imposta di soggirno potrebbe apparire complesso, in realtà vi sono tabelle e riferimenti normativi che chiariscono le modalità. Vediamo come.
A cosa serve l'imposta di soggiorno
L'imposta non è dovuta in ogni località del territorio Italiano. Viene adottata solo da alcuni Comuni, generalmente capoluoghi di provincia, unioni di comuni, località turistiche e città d'arte. Serve a finanziare interventi in materia di turismo, nonché la manutenzione, la fruizione e il recupero dei beni culturali e ambientali.
Considerato il patrimonio artistico disseminato su tutto il territorio Italiano sono davvero pochi i Comuni che non possono esigerla.
Chi è tenuto a versarla e chi a riscuoterla
L'imposta di soggiorno deve essere versata da ogni ospite di strutture ricettive situate in Comuni che ne hanno previsto l'applicazione e da coloro che hanno prenotato e pagato il viaggio attraverso un tour operator o un'agenzia di viaggio.
Vi sono alcune eccezioni. In genere sono esenti dal versamento della tassa i minori al di sotto del decimo anno di età; i degenti che soggiornano per motivi diversi da quelli turistici nonché i genitori accompagnatori di degenti minori d'età.
L'esenzione riguarda anche gli accompagnatori turistici e autisti di pullman turistici; infine, sono esenti anche coloro che soggiornano presso ostelli della gioventù.
L'eventuale esenzione deve essere richiesta dimostrando il motivo per cui si risiede temporaneamente nella località.
I gestori delle strtture ricettive sono tenuti alla riscossione dell'imposta, informando opportunamente la clientela dell'entità della tassa e delle eventuali esenzioni.
Come si calcola l'imposta di soggirono
Il contributo previsto per l'imposta di soggirono varia da 1 euro fino al tetto massimo di 5 euro per ogni ospite per ciascuna notte di pernottamento.
La normativa vigente ha concesso ai Comuni la facoltà di determinare, entro questo range, l'entità della tassa dovuta. Ogni Comune può decidere autonomamente l'importo che il turista deve versare ma anche la durata dei giorni per cui la tassa deve essere versata.
Ad esempio, il Comune di Roma ha determinato nella misura di 1 euro per un massimo di 5 giorni l'importo che deve versare un ospite di struttura ricettiva economica; agli ospiti di strutture ricettive medio-alte o di lusso è invece richiesto un contributo di 3 euro al giorno per un massimo di 10 giorni.
Si consiglia, prima di recarsi in località italiane, d'informarsi se l'imposta è dovuta, in quale entità e con quali modalità. Sarà utile consultare la sezione informativa del sito web del Comune ospitante, nella quale sono presenti notizie al riguardo.
La novità: anche le case-vacanze devono riscuotere l'imposta
Una novità in tema di applicazione dell'imposta di soggiorno è stata introdotta dalla manovra correttiva dei conti pubblici per il 2017, D. L. N. 50/2017, la cosiddetta manovrina pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017
La norma ha, di fatto, equiparato le strutture ricettive alle case-vacanze, con la conseguenza di applicare alle seconde la tassa di soggiorno prevista per le prime.
Ai fini della comunicazione delle generalità degli alloggiati, gli emendamenti hanno previsto l'equiparazione dell'applicazione dell'imposta di soggiorno a quella municipale della tassa sui rifiuti.
Inoltre, la normativa emanata ha stabilito nuovi adempimenti per le locazioni d'immobili per periodi brevi, al di sotto di 30 giorni; i proprietari d'immobili avranno due possibili alternative: esercitare l'opzione per la cedolare secca del 21% ovvero assoggettare all'imposta sui redditi i proventi delle locazioni brevi, indicandoli nella dichiarazione dei redditi.