Come assumere un invalido civile
Introduzione
L'inserimento delle persone disabili nel mondo del lavoro riguarda sia portatori di minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, sia portatori di handicap intellettivo con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%. Riguarda anche le persone invalide del lavoro, con una minorazione superiore al 33% accertata dall?INAIL, le persone non vedenti o sordomute. Le misure speciali per l?inserimento lavorativo sono rivolte anchealle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio.Attualmente la normativa che regola l?assunzione delle persone disabili è la L. N. 68 del 12 marzo 1999. Essa ha come finalità la promozione dell?inserimento e dell?integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. La normativa si applica anche ai cittadini extracomunitari, presenti regolarmente in Italia, che siano stati riconosciuti invalidi dalle apposite Commissioni (sentenza della Corte Costituzionale n. 454 del 16 dicembre 1998 e Circolare Ministero del Lavoro n. 11 del 2 febbraio 99). Ecco, dunque, come assumere un invalido civile.
Aventi diritto
La legge n. 68/99 individua 4 categorie di soggetti disabili, cui si applicano le nuove disposizioni: a) Invalidi civili: le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, nonché i portatori di handicap intellettivi che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile; b) Invalidi del lavoro: le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%, accertata dall' I.N.A.I.L. In base alle disposizioni vigenti; c) Ciechi e sordomuti: le persone non vedenti, colpite da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi, con eventuale correzione, e persone sordomute, colpite da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata; d) Invalidi di guerra e di servizio: le persone invalide di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria, di cui alle tabelle annesse al D.P.R. N. 915/1978 (si tratta ovviamente e fotunatamente di una categoria in via di esaurimento che in logica prospettica ben poteva essere oggetto di una norma transitoria).
Collocamento mirato
Per quanto riguarda il collocamento mirato dei disabili, la stessa Legge, fa riferimento ad una valutazione delle disabilità delle persone interessate nelle loro capacità lavorative, per inserirle nel posto più adatto a loro, ciò avviene attraverso l?analisi dei posti di lavoro, l?individuazione delle forme diaccompagnamento e delle azioni positive per la soluzione dei problemi connessi con gli ambienti di lavoro, con i loro strumenti e con le relazioni interpersonali che in esso vi sono.La legge fa presente che, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nella seguente misura del:- 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;- 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;- 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
Trattamento lavorativo
I datori di lavoro devono presentare agli Uffici competenti la richiesta di assunzione entro 60 giorni dal momento in cui sono obbligati all?assunzione dei lavoratori disabili.Ai lavoratori così assunti si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.Se nel corso del rapporto di lavoro, poi, vi è un aggravamento delle condizioni di salute del lavoratore, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute.Nelle medesime ipotesi, il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere impiegato presso l?azienda.Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che sia incompatibile con la prosecuzione dell?attività lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione dell?organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l?incompatibilità persista. Durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo.
Assunzione
Per poter accedere all?assunzione obbligatoria, la persona deve essere disoccupata e deve rientrare tra le categorie protette previste dalla legge oppure deve avere una percentuale di invalidità superiore al 45%, unitamente a una certificazione che attesti e descriva le capacità residue al lavoro che viene rilasciata da una apposita commissione istituita nelle ASP (Aziendasanitaria provinciale). Le persone con disabilità iscritte nell?apposito elenco tenuto dagli uffici conpetenti del collocamento obbligatorio sono inserite in una graduatoria (unica e pubblica) sulla base del punteggio risultante dagli elementi e dai criteri stabiliti dalle regioni e dalle province.Per quanto riguarda le aziende che devono adempiere all?obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità, devono presentare richiesta presso l'ufficio Territoriale del Lavoro, che si occupa di incrociare le richieste delle aziende con le liste dei disoccupati con disabilità (questi incroci tengono ovviamente conto delle caratteristiche dei posti da assegnare e delle capacità lavorative, delle abilità, delle competenze e delle inclinazioni, nonché della natura e del grado della minorazione della persona).