La legge n. 68/99 individua 4 categorie di soggetti disabili, cui si applicano le nuove disposizioni: a) Invalidi civili: le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, nonché i portatori di handicap intellettivi che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile; b) Invalidi del lavoro: le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%, accertata dall' I.N.A.I.L. In base alle disposizioni vigenti; c) Ciechi e sordomuti: le persone non vedenti, colpite da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi, con eventuale correzione, e persone sordomute, colpite da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata; d) Invalidi di guerra e di servizio: le persone invalide di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria, di cui alle tabelle annesse al D.P.R. N. 915/1978 (si tratta ovviamente e fotunatamente di una categoria in via di esaurimento che in logica prospettica ben poteva essere oggetto di una norma transitoria).