Il creditore può estinguere il contratto con l'estinzione del credito a garanzia del quale era stato iscritto, o per cause inerenti al rapporto ipotecario (perimento dell'oggetto, rinunzia del creditore, esperimento dell'azione esecutiva, ecc.). Si estingue, inoltre, alla scadenza del termine di venti anni dalla iscrizione, qualora non sia stata rinnovata prima di tale termine; in caso di vendita del bene a terzi si estingue, per prescrizione, con il decorso di venti anni dall'acquisto. A seguito dell'estinzione l'ipoteca viene cancellata dal conservatore dei Registri Immobiliari, eseguite le formalità prescritte dalla legge.