Premesso che il venditore è tenuto per legge (articolo 1337 del codice civile) a comportarsi in buona fede nell'atto di vendita e quindi ad informare l'acquirente della presenza dell'ipoteca, qualora questo non accada e il notaio scoprisse il problema successivamente alla stipulazione del contratto preliminare di vendita, l'acquirente potrebbe sia continuare l'acquisto esigendo una riduzione del prezzo di vendita concordato e sospendendo il pagamento del debito residuo fino all'estinzione e entro il termine sancito da un giudice (secondo l'articolo 1462 del codice civile), sia chiedere l'annullamento del contratto e la restituzione degli oneri pagati più un risarcimento che, di solito, ammonta al doppio della caparra già versata. Qualora, invece, l'ipoteca venga scoperta dopo la firma del rogito, l'acquirente potrebbe rifarsi legalmente sia sul venditore che sul notaio, quest'ultimo, secondo l'articolo 1228 del codice civile, sarebbe tenuto a pagare l'intera somma del debito residuo rimasto e liberare, così, l'immobile dall'ipoteca. In nessun caso, invece, dopo la firma del contratto preliminare, l'acquirente potrà venire meno all'acquisto senza avere conseguenze legali ed essere chiamato dal venditore al pagamento del danno subito (articolo 1482 del codice civile).